Art. 1887 C.C. – Efficacia della proposta

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1887 c.c. introduce la figura dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente stipula il contratto nell'interesse di un soggetto diverso (l'assicurato). La norma definisce la struttura trilaterale del rapporto e stabilisce il principio che i diritti derivanti dal contratto appartengono all'assicurato, non al contraente.

Assicurazione per conto altrui: struttura trilaterale e titolarità dei diritti

L'assicurazione per conto altrui si caratterizza per la presenza di tre soggetti:

  • il contraente: chi stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio;
  • l'assicurato: il soggetto nel cui interesse la copertura è prestata; i diritti derivanti dal contratto (in particolare il diritto all'indennizzo) spettano a lui;
  • l'assicuratore: che emette la polizza e assume il rischio.

Il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto (es. riscuotere l'indennizzo) senza il consenso dell'assicurato.

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il beneficiario non è noto al momento della stipula (es. assicurazione merci su nave: il destinatario è ignoto alla partenza). L'assicurato è chiunque risulti titolare del diritto sulle cose assicurate al momento del sinistro.

Profili applicativi

L'assicurazione per conto altrui è diffusissima nelle assicurazioni commerciali: il vettore assicura le merci per conto del mittente o del destinatario; il venditore assicura le merci vendute per conto dell'acquirente durante il trasporto; il conduttore assicura l'immobile per conto del locatore. La distinzione tra contraente e assicurato è cruciale per determinare chi ha il diritto di riscuotere l'indennizzo in caso di sinistro e verso chi l'assicuratore può opporre le eccezioni contrattuali.

In sintesi

Nell'assicurazione per conto altrui, il contraente stipula il contratto nell'interesse dell'assicurato: i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, non al contraente. Il contraente non può esercitare i diritti senza il consenso dell'assicurato. Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il beneficiario è chiunque risulti titolare del diritto sulla cosa assicurata al momento del sinistro.