Testo della norma
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1887 c.c. introduce la figura dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente stipula il contratto nell'interesse di un soggetto diverso (l'assicurato). La norma definisce la struttura trilaterale del rapporto e stabilisce il principio che i diritti derivanti dal contratto appartengono all'assicurato, non al contraente.
Assicurazione per conto altrui: struttura trilaterale e titolarità dei diritti
L'assicurazione per conto altrui si caratterizza per la presenza di tre soggetti:
Il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto (es. riscuotere l'indennizzo) senza il consenso dell'assicurato.
Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il beneficiario non è noto al momento della stipula (es. assicurazione merci su nave: il destinatario è ignoto alla partenza). L'assicurato è chiunque risulti titolare del diritto sulle cose assicurate al momento del sinistro.
Profili applicativi
L'assicurazione per conto altrui è diffusissima nelle assicurazioni commerciali: il vettore assicura le merci per conto del mittente o del destinatario; il venditore assicura le merci vendute per conto dell'acquirente durante il trasporto; il conduttore assicura l'immobile per conto del locatore. La distinzione tra contraente e assicurato è cruciale per determinare chi ha il diritto di riscuotere l'indennizzo in caso di sinistro e verso chi l'assicuratore può opporre le eccezioni contrattuali.
In sintesi
Nell'assicurazione per conto altrui, il contraente stipula il contratto nell'interesse dell'assicurato: i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, non al contraente. Il contraente non può esercitare i diritti senza il consenso dell'assicurato. Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il beneficiario è chiunque risulti titolare del diritto sulla cosa assicurata al momento del sinistro.