Testo della norma
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1889 c.c. disciplina i limiti dell'indennizzo assicurativo nei contratti di assicurazione danni, stabilendo il principio indennitario che vieta all'assicurato di ricavare dal sinistro più del danno effettivamente subito, e le regole per il calcolo dell'indennizzo in caso di coassicurazione.
Principio indennitario e limiti dell'indennizzo assicurativo
Il principio indennitario è cardine dell'assicurazione danni: l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito. Le regole applicative sono:
Il principio indennitario persegue due scopi: evitare l'arricchimento dell'assicurato oltre il danno subito (che creerebbe incentivi perversi al sinistro) e distribuire equamente il rischio tra le parti del contratto.
Profili applicativi
La regola proporzionale nella sottoassicurazione è fonte frequente di contenzioso: l'assicurato che ha dichiarato un valore inferiore a quello reale si trova a ricevere solo una parte dell'indennizzo in caso di sinistro parziale. Ad esempio, chi assicura per 100.000 € un bene del valore reale di 200.000 € riceve in caso di danno da 50.000 € solo 25.000 € (50% del danno, pari alla proporzione 100.000/200.000).
In sintesi
Il principio indennitario vieta all'assicurato di ricavare dall'assicurazione più del danno effettivamente subito. In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale; in caso di sovrassicurazione l'eccedenza è inefficace. In presenza di più assicuratori, ciascuno risponde pro quota.