Art. 1889 C.C. – Polizze all’ordine e al portatore

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.

Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1889 c.c. disciplina i limiti dell'indennizzo assicurativo nei contratti di assicurazione danni, stabilendo il principio indennitario che vieta all'assicurato di ricavare dal sinistro più del danno effettivamente subito, e le regole per il calcolo dell'indennizzo in caso di coassicurazione.

Principio indennitario e limiti dell'indennizzo assicurativo

Il principio indennitario è cardine dell'assicurazione danni: l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito. Le regole applicative sono:

  • Limite dell'indennizzo: l'indennizzo non può in alcun caso superare il valore del bene assicurato al momento del sinistro, nemmeno se la somma assicurata è superiore a tale valore;
  • Sovrassicurazione: se la somma assicurata supera il valore reale del bene, l'eccedenza è inefficace; la compagnia paga solo il danno effettivo;
  • Sottoassicurazione: se la somma assicurata è inferiore al valore reale, la compagnia indennizza solo in proporzione (regola proporzionale o pro-rata);
  • Pluralità di assicurazioni: in caso di assicurazioni multiple sullo stesso bene, le compagnie rispondono in proporzione alle rispettive somme assicurate, con limite complessivo del danno subito.

Il principio indennitario persegue due scopi: evitare l'arricchimento dell'assicurato oltre il danno subito (che creerebbe incentivi perversi al sinistro) e distribuire equamente il rischio tra le parti del contratto.

Profili applicativi

La regola proporzionale nella sottoassicurazione è fonte frequente di contenzioso: l'assicurato che ha dichiarato un valore inferiore a quello reale si trova a ricevere solo una parte dell'indennizzo in caso di sinistro parziale. Ad esempio, chi assicura per 100.000 € un bene del valore reale di 200.000 € riceve in caso di danno da 50.000 € solo 25.000 € (50% del danno, pari alla proporzione 100.000/200.000).

In sintesi

Il principio indennitario vieta all'assicurato di ricavare dall'assicurazione più del danno effettivamente subito. In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale; in caso di sovrassicurazione l'eccedenza è inefficace. In presenza di più assicuratori, ciascuno risponde pro quota.