Art. 190 C.C. – Rapporti interni tra i coniugi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

**I beni della comunione, se non è diversamente stabilito, rispondono in via sussidiaria e limitatamente al valore della quota di ciascun coniuge anche delle obbligazioni contratte per l’amministrazione dei beni personali.**
Le somme prelevate dalla comunione per far fronte ad obbligazioni personali di un coniuge o che eccedano i limiti previsti dall’articolo 186 devono essere rimborsate alla comunione stessa.

COMMENTO SINTETICO Questo articolo regola i **rapporti di dare/avere interni** tra i coniugi in comunione. Stabilisce un meccanismo di **rimborso (restituzione)** a favore della comunione. Se un coniuge utilizza fondi comuni per pagare debiti che dovevano essere pagati con i propri beni personali (ad esempio, un debito pre-matrimoniale o un debito personale), o se ha speso più del dovuto per la gestione della comunione (Art. 186 C.C.), la comunione ha diritto di essere **rimborsata** da quel coniuge. Questo rimborso sarà calcolato al momento dello scioglimento del regime.
ESEMPI PRATICI Il marito utilizza 10.000€ dal conto comune per pagare il restauro di un quadro che aveva ereditato (bene personale). Al momento del divorzio, si calcola che il marito deve rimborsare 10.000€ alla massa comune prima che questa venga divisa.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 190 C.C.: Obbligo di rimborso.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Uso Fondi Comuni per Debito Personale”. Freccia “Scioglimento Comunione” → **OBBLIGO DI RIMBORSO** (Dal coniuge debitore alla Comunione).

Schema visuale semplificato per Art. 190 C.C.: Obbligo di rimborso.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Uso Fondi Comuni per Debito Personale”. Freccia “Scioglimento Comunione” → **OBBLIGO DI RIMBORSO** (Dal coniuge debitore alla Comunione).

Schema visuale semplificato per Art. 190 C.C.: Obbligo di rimborso.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Uso Fondi Comuni per Debito Personale”. Freccia “Scioglimento Comunione” → **OBBLIGO DI RIMBORSO** (Dal coniuge debitore alla Comunione).

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