Art. 191 C.C. – Scioglimento della comunione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

**La comunione si scioglie per:**
1) Morte di uno dei coniugi;
2) Dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi;
3) Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
4) Separazione personale;
5) Separazione giudiziale dei beni (Art. 193 C.C.);
6) Mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
7) Fallimento di uno dei coniugi (solo per il coniuge fallito).

COMMENTO SINTETICO Questo articolo elenca le **cause tassative** che portano alla cessazione del regime di comunione legale. Lo scioglimento ha effetti cruciali: da quel momento, tutti gli acquisti successivi sono personali. La comunione si trasforma in **comunione ordinaria** (comproprietà indivisa) sui beni già acquisiti, in attesa della divisione. Le cause sono sia di natura personale (morte, divorzio, separazione) che di natura patrimoniale (mutamento del regime, separazione dei beni giudiziale).
ESEMPI PRATICI La causa più comune è la **separazione personale** (legale o consensuale), che comporta l’automatico scioglimento. Un altro esempio è la scelta di passare, tramite atto notarile, dalla comunione legale alla separazione dei beni (mutamento convenzionale).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 191 C.C.: Cause di scioglimento della comunione.

**Contenuto Visivo:** Elenco Punti Chiave: “Morte/Divorzio/Separazione”, “Mutamento Regime”, “Separazione Giudiziale Beni”. Esito: **FINE COMUNIONE LEGALE**.

Schema visuale semplificato per Art. 191 C.C.: Cause di scioglimento della comunione.

**Contenuto Visivo:** Elenco Punti Chiave: “Morte/Divorzio/Separazione”, “Mutamento Regime”, “Separazione Giudiziale Beni”. Esito: **FINE COMUNIONE LEGALE**.

Schema visuale semplificato per Art. 191 C.C.: Cause di scioglimento della comunione.

**Contenuto Visivo:** Elenco Punti Chiave: “Morte/Divorzio/Separazione”, “Mutamento Regime”, “Separazione Giudiziale Beni”. Esito: **FINE COMUNIONE LEGALE**.

© www.lextime.it – Tutti i diritti riservati.

PrivacyCookie

Articoli legali