Testo della norma
**Ciascuno dei coniugi può chiedere la separazione giudiziale dei beni quando:**
1) Ricorre l’interdizione di uno dei coniugi;
2) Il cattivo amministratore della comunione pone in pericolo gli interessi dell’altro coniuge o della famiglia;
3) L’altro coniuge non contribuisce adeguatamente ai bisogni della famiglia;
4) Ricorrono altre cause gravi che pregiudicano la comunione.
La sentenza di separazione giudiziale ha effetto retroattivo e scioglie la comunione, con gli effetti previsti dall’Art. 191 C.C.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.