Art. 198 C.C. – Godimento e amministrazione dei beni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

**Ciascun coniuge conserva il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.**
Se un coniuge, per procura o per altri motivi, amministra i beni dell’altro, si applicano le norme del mandato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 198 c.c. disciplina il regime dei rimborsi e delle restituzioni che sorgono tra la comunione legale e il patrimonio personale di ciascun coniuge, stabilendo i criteri per liquidare i rapporti di dare e avere che si sono formati durante la vigenza del regime. La norma completa il sistema della comunione legale indicando le poste attive e passive da regolare al momento della divisione.

Rimborsi e restituzioni nella comunione: poste attive e passive

Il regime dei rimborsi e delle restituzioni è disciplinato come segue: 1) rimborsi dovuti dalla comunione ai coniugi: la comunione deve rimborsare a ciascun coniuge le somme prelevate dal patrimonio personale e investite in beni comuni o nell'interesse della comunione; il coniuge ha diritto al rimborso del valore dei beni personali utilizzati per spese comuni; 2) rimborsi dovuti dai coniugi alla comunione: i coniugi devono restituire alla comunione le somme e i beni prelevati dal patrimonio comune per finalità personali; le spese personali sostenute con denaro comune generano un obbligo di rimborso; 3) crediti dei coniugi verso la comunione: sono crediti tipici verso la comunione: l'equivalente del valore di beni personali ceduti a titolo gratuito alla comunione, le somme impiegate per acquisti di beni comuni, il corrispettivo di prestazioni personali svolte nell'interesse della comunione senza compenso; 4) debiti dei coniugi verso la comunione: i debiti tipici dei coniugi verso la comunione includono: le somme prelevate per bisogni personali, i proventi personali non versati nella comunione quando avrebbero dovuto esserlo, il valore di beni comuni distratti per uso personale; 5) momento della liquidazione: i rimborsi e le restituzioni si liquidano al momento dello scioglimento della comunione; non è possibile richiederli durante la vigenza del regime salvo accordo tra i coniugi o provvedimento giudiziale; 6) valutazione delle poste: il valore delle poste da rimborsare si determina al momento della liquidazione; le variazioni di valore dei beni nel frattempo influiscono sul calcolo del rimborso a favore o contro la comunione. I rimborsi e le restituzioni garantiscono che la divisione finale della comunione avvenga sul patrimonio netto senza distorsioni.

Profili applicativi

I rimborsi rilevano nelle separazioni quando uno dei coniugi ha finanziato acquisti comuni con denaro proprio: il coniuge ha venduto un appartamento ereditato (bene personale) e con il ricavato ha pagato parte del mutuo sulla casa comune; al momento della separazione ha diritto al rimborso delle somme versate dalla comunione; il CTU deve quantificare l'apporto personale; la casa comune vale 400.000 euro ma parte del suo valore è il frutto dell'investimento personale del coniuge; il rimborso riduce il netto da dividere e ristabilisce l'equilibrio tra i contributi dei coniugi.

In sintesi

La comunione deve rimborsare ai coniugi le somme prelevate dal patrimonio personale e investite in beni comuni o per finalità comuni; i coniugi devono restituire alla comunione i beni e le somme prelevati per finalità personali; i rimborsi si liquidano al momento dello scioglimento della comunione; la valutazione avviene sul valore al momento della liquidazione; il sistema garantisce che la divisione avvenga sul patrimonio netto senza distorsioni; è strumento per riequilibrare i contributi dei coniugi prima della divisione finale.