| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo è la logica conseguenza della separazione dei beni: poiché ogni coniuge è titolare esclusivo dei propri beni, conserva anche l’**autonomia assoluta** nel gestirli e goderne. Non esiste la necessità del consenso dell’altro per atti di straordinaria amministrazione. Se un coniuge gestisce i beni dell’altro (es. riscuotendo affitti), non lo fa come “co-amministratore” (come in comunione), ma come **mandatario** (o gestore di affari), e si applicano le relative norme del mandato. |
| ESEMPI PRATICI | Il marito, in separazione dei beni, decide di vendere un proprio terreno. Può farlo liberamente. Se la moglie gestisce l’affitto di un immobile del marito, deve rendergli conto della gestione come previsto dal contratto di mandato. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni (Titolare A)”. Freccia “Amministrazione” → **TITOLARE A (Esclusivo)**. Freccia B: “Amministrazione Bene A da Titolare B” → **REGIME DEL MANDATO**. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni (Titolare A)”. Freccia “Amministrazione” → **TITOLARE A (Esclusivo)**. Freccia B: “Amministrazione Bene A da Titolare B” → **REGIME DEL MANDATO**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni (Titolare A)”. Freccia “Amministrazione” → **TITOLARE A (Esclusivo)**. Freccia B: “Amministrazione Bene A da Titolare B” → **REGIME DEL MANDATO**.
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