Art. 2 C.C. – Maggiore etàpublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

COMMENTO SINTETICO Questo articolo definisce il traguardo della **maggiore età** a **18 anni**. A questo punto, il cittadino acquisisce la **piena capacità di agire**, ovvero il potere di compiere autonomamente atti giuridici che producono effetti nella sfera dei propri diritti e doveri (es. firmare contratti, aprire un conto in banca, fare testamento), salvo casi eccezionali previsti dalla legge per età diverse.
ESEMPI PRATICI Un ragazzo di 17 anni non può comprare una moto a rate senza il consenso dei genitori. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, può farlo liberamente. Tuttavia, per essere eletto in Parlamento dovrà aspettare i 25 anni, un’età diversa stabilita dalla Costituzione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 2 C.C.

**Contenuto Visivo:** Due icone affiancate. Sinistra: Bambino/ragazzo (<18) con simbolo "X" rosso. Destra: Adulto (≥18) con spunta verde e scudo. Sotto: "Piena Capacità di Agire".