Art. 200 C.C. – Norme generali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 200 c.c. disciplina la facoltà per il giudice di determinare la misura della contribuzione di ciascun coniuge alle spese della famiglia in caso di disaccordo tra i coniugi, garantendo che l'obbligo di mantenimento e sostentamento familiare sia correttamente adempiuto anche in assenza di accordo. La norma offre uno strumento giurisdizionale per risolvere i conflitti sulla gestione economica della famiglia.

Determinazione giudiziale della contribuzione alle spese familiari

La determinazione giudiziale della contribuzione è disciplinata come segue: 1) presupposto del disaccordo: il giudice interviene quando i coniugi non riescono ad accordarsi sulla misura della contribuzione di ciascuno alle spese della famiglia; il ricorso al giudice è un rimedio residuale rispetto all'accordo spontaneo; 2) competenza del tribunale: la domanda si propone al tribunale del luogo in cui è stabilita la residenza familiare; il giudice può procedere con procedimento sommario in caso di urgenza; 3) criteri di determinazione: il giudice determina la contribuzione tenendo conto di: reddito di ciascun coniuge, patrimonio personale, spese già sostenute, capacità lavorativa effettiva e potenziale, contribuzione del lavoro casalingo; 4) provvedimenti del giudice: il giudice può stabilire una quota fissa mensile che ciascun coniuge deve versare a un conto familiare, oppure determinare le categorie di spese a carico di ciascuno; il provvedimento è modificabile in caso di variazione delle circostanze; 5) esecuzione del provvedimento: il provvedimento del giudice sulla contribuzione è titolo esecutivo; in caso di inadempimento il coniuge creditore può procedere esecutivamente; il giudice può anche autorizzare il coniuge adempiente a riscuotere i redditi dell'altro; 6) rapporto con l'amministrazione del regime: la determinazione della contribuzione alle spese familiari è distinta dalla gestione del regime patrimoniale; riguarda i flussi di reddito destinati alla famiglia, non la proprietà dei beni. La determinazione giudiziale della contribuzione è strumento per garantire il corretto funzionamento economico della famiglia anche in assenza di accordo.

Profili applicativi

La determinazione giudiziale rileva nelle famiglie con gravi conflitti economici: i coniugi non riescono ad accordarsi su chi deve pagare quali spese; il marito si rifiuta di contribuire adeguatamente alle spese di istruzione dei figli affermando che il suo reddito è tutto necessario per l'azienda; la moglie ricorre al giudice; il giudice analizza i redditi di entrambi e determina che il marito deve versare mensilmente una quota per le spese correnti dei figli; il provvedimento è immediatamente esecutivo; in caso di inadempimento la moglie può procedere a pignoramento dei redditi del marito.

In sintesi

Il giudice può determinare la misura della contribuzione di ciascun coniuge alle spese familiari in caso di disaccordo; la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza familiare; il giudice tiene conto di redditi, patrimonio, capacità lavorativa e contribuzione domestica; il provvedimento è titolo esecutivo e modificabile in caso di variazione delle circostanze; il giudice può anche autorizzare la riscossione diretta dei redditi dell'inadempiente; è strumento residuale rispetto all'accordo spontaneo ma essenziale nei conflitti coniugali.