Art. 202 C.C. – Prova contraria alla presunzione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

**La presunzione di paternità è esclusa se è provato che i coniugi non hanno coabitato o che il marito era affetto da impotenza, o che per altra causa era impossibile la coabitazione dei coniugi al tempo del concepimento.**

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

COMMENTO SINTETICO Questo articolo, ora **abrogato**, trattava le eccezioni alla presunzione di paternità. Essa non è una verità assoluta (è *iuris tantum*) e può essere superata fornendo la **prova contraria**. Le cause che la escludevano erano relative all’impossibilità fisica (impotenza, lontananza) o legale (separazione/allontanamento) per il marito di essere il genitore biologico. L’azione volta a ottenere la dichiarazione che il figlio non è del marito è oggi l’**azione di disconoscimento della paternità** (Art. **243-bis C.C.** e seguenti).
ESEMPI PRATICI Il marito era detenuto in carcere all’estero durante il periodo del concepimento del figlio. Tale lontananza fisica e documentata rende impossibile la coabitazione e, di conseguenza, la presunzione di paternità.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 202 C.C. Abrogato: Esclusione presunzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Presunzione Paternità”. Freccia **ESCLUSIONE** → “Assenza Coabitazione”, “Impotenza”, “Impossibilità Rapporti”. (Oggi: **DISCONOSCIMENTO** Art. 243-bis C.C.)

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

Schema visuale semplificato per Art. 202 C.C. Abrogato: Esclusione presunzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Presunzione Paternità”. Freccia **ESCLUSIONE** → “Assenza Coabitazione”, “Impotenza”, “Impossibilità Rapporti”. (Oggi: **DISCONOSCIMENTO** Art. 243-bis C.C.)

Schema visuale semplificato per Art. 202 C.C. Abrogato: Esclusione presunzione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Presunzione Paternità”. Freccia **ESCLUSIONE** → “Assenza Coabitazione”, “Impotenza”, “Impossibilità Rapporti”. (Oggi: **DISCONOSCIMENTO** Art. 243-bis C.C.)

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