| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Simile al precedente, questo articolo **abrogato** fissava i termini per l’azione di disconoscimento proposta dalla **madre** e dal **figlio**. Per la madre era previsto un termine estremamente breve (**sei mesi** dalla nascita), dovuto alla sua consapevolezza immediata dei fatti. Per il figlio, l’azione era permessa in età adulta (entro un anno dalla maggiore età, 19 anni). Il contenuto è oggi regolato dall’Art. **244 C.C.**, che ha armonizzato e in alcuni casi ampliato i termini, soprattutto per il figlio, che può agire anche oltre la maggiore età se solo in quel momento viene a conoscenza dei fatti che giustificano il disconoscimento. |
| ESEMPI PRATICI | Se la madre non agisce entro sei mesi dalla nascita, decade dal diritto (salvo le nuove norme più flessibili). Se il figlio scopre all’età di 25 anni, tramite un referto medico, che il marito della madre non è il suo padre biologico, il termine per agire decorre da quel momento (secondo la disciplina attuale, Art. 244 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Madre Disconoscimento” → Termine: **6 Mesi**. Riquadro “Figlio Disconoscimento” → Termine: **1 Anno da Maggiore Età**. (Oggi: Art. 244 C.C.) |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Madre Disconoscimento” → Termine: **6 Mesi**. Riquadro “Figlio Disconoscimento” → Termine: **1 Anno da Maggiore Età**. (Oggi: Art. 244 C.C.)

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Madre Disconoscimento” → Termine: **6 Mesi**. Riquadro “Figlio Disconoscimento” → Termine: **1 Anno da Maggiore Età**. (Oggi: Art. 244 C.C.)
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