| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, **abrogato** e assorbito nel nuovo Art. **256 C.C.**, stabiliva un principio fondamentale: l’**irrevocabilità** dell’atto di riconoscimento. Essendo un atto di stato che crea un legame genitoriale, una volta compiuto non può essere ritirato, nemmeno se contenuto in un testamento che viene successivamente annullato o revocato per le disposizioni patrimoniali. Questa regola tutela la stabilità dello *status* del figlio. L’unico modo per rimuovere gli effetti del riconoscimento è l’**impugnazione** per difetto di veridicità (Art. 263 C.C.). |
| ESEMPI PRATICI | Un padre riconosce il figlio in un testamento. Successivamente cambia idea e redige un nuovo testamento revocando il precedente. Il riconoscimento contenuto nel primo testamento resta valido e il legame giuridico genitore-figlio è mantenuto. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”. |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”.
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