Art. 209 C.C. – Irrevocabilità del riconoscimento

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

**Il riconoscimento è irrevocabile.** **Quando è contenuto in un testamento, ha effetto anche se questo è stato revocato.**

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

COMMENTO SINTETICO Questo articolo, **abrogato** e assorbito nel nuovo Art. **256 C.C.**, stabiliva un principio fondamentale: l’**irrevocabilità** dell’atto di riconoscimento. Essendo un atto di stato che crea un legame genitoriale, una volta compiuto non può essere ritirato, nemmeno se contenuto in un testamento che viene successivamente annullato o revocato per le disposizioni patrimoniali. Questa regola tutela la stabilità dello *status* del figlio. L’unico modo per rimuovere gli effetti del riconoscimento è l’**impugnazione** per difetto di veridicità (Art. 263 C.C.).
ESEMPI PRATICI Un padre riconosce il figlio in un testamento. Successivamente cambia idea e redige un nuovo testamento revocando il precedente. Il riconoscimento contenuto nel primo testamento resta valido e il legame giuridico genitore-figlio è mantenuto.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 209 C.C. Abrogato: Irrevocabilità Riconoscimento.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”.

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

Schema visuale semplificato per Art. 209 C.C. Abrogato: Irrevocabilità Riconoscimento.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”.

Schema visuale semplificato per Art. 209 C.C. Abrogato: Irrevocabilità Riconoscimento.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **IRREVOCABILE**. A parte “Impugnazione per non veridicità”.

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