Testo della norma
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 209 c.c. disciplina le norme applicabili alla comunione convenzionale, stabilendo che le disposizioni della comunione legale si applicano in via suppletiva alla comunione convenzionale nei limiti in cui siano compatibili con le scelte dei coniugi. La norma crea un sistema integrato in cui la comunione convenzionale può ampliare o restringere l'ambito della comunione legale mantenendo come base le regole del regime legale.
Comunione convenzionale: rapporto con la comunione legale e norme suppletive
La comunione convenzionale e il suo rapporto con la comunione legale sono disciplinati come segue: 1) nozione di comunione convenzionale: la comunione convenzionale è il regime in cui i coniugi modificano per contratto l'ambito della comunione legale; possono includere nella comunione beni che altrimenti sarebbero personali (es. proventi dell'attività professionale) o escludere beni che altrimenti sarebbero comuni; 2) ampliamento della comunione: la comunione convenzionale può includere beni normalmente personali: i proventi del lavoro di ciascun coniuge, i frutti dei beni personali, i beni aziendali di uno dei coniugi; l'ampliamento consente maggiore condivisione del patrimonio rispetto alla comunione legale; 3) restrizione della comunione: la comunione convenzionale può anche essere più ristretta di quella legale escludendo beni che altrimenti entrerebbero in comunione; ad esempio possono escludere i beni acquistati con i risparmi di uno dei coniugi che derivano da proventi professionali; 4) norme suppletive della comunione legale: le disposizioni della comunione legale (amministrazione, responsabilità verso i terzi, scioglimento, divisione) si applicano alla comunione convenzionale nei limiti della compatibilità; se la convenzione non dispone diversamente, si applica la disciplina della comunione legale; 5) limiti alla comunione convenzionale: la comunione convenzionale non può derogare ai diritti inderogabili dei coniugi; non può includere beni non suscettibili di patrimonializzazione; non può pregiudicare i creditori che abbiano già acquistato diritti; 6) effetti verso i terzi: la comunione convenzionale è opponibile ai terzi solo dopo l'annotazione nei registri dello stato civile; i terzi possono fare affidamento sulla comunione legale standard se la convenzione non è annotata. La comunione convenzionale offre ai coniugi la massima flessibilità patrimoniale nel rispetto dei limiti inderogabili.
Profili applicativi
La comunione convenzionale rileva nelle coppie di professionisti che vogliono massimizzare la condivisione patrimoniale: due avvocati si sposano e vogliono mettere in comune anche i proventi delle rispettive attività professionali (che nella comunione legale sarebbero beni personali); stipulano una comunione convenzionale che include i proventi professionali di entrambi; i redditi degli studi legali di entrambi entrano in comunione e si dividono equamente; per il resto (amministrazione, scioglimento, divisione) si applicano le norme della comunione legale; la convenzione viene annotata nei registri dello stato civile ed è opponibile ai terzi.
In sintesi
La comunione convenzionale modifica per accordo l'ambito della comunione legale ampliandola o restringendola; può includere proventi professionali, frutti di beni personali, beni aziendali normalmente esclusi dalla comunione legale; può anche restringere l'ambito della comunione escludendo beni che vi entrerebbero per legge; le norme della comunione legale si applicano in via suppletiva nei limiti della compatibilità; non può derogare ai diritti inderogabili dei coniugi né pregiudicare i creditori; deve essere annotata nei registri dello stato civile per essere opponibile ai terzi; offre la massima flessibilità patrimoniale nell'ambito del regime di comunità.