Testo della norma
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 211 c.c. disciplina il trattamento dei beni immobili nell'ambito della comunione convenzionale, stabilendo le regole specifiche per l'inclusione di immobili e diritti immobiliari nel patrimonio comune attraverso la scelta convenzionale. La norma affronta le particolarità degli immobili rispetto ai beni mobili in termini di trascrizione, pubblicità e opponibilità verso i terzi.
Beni immobili nella comunione convenzionale: regime e pubblicità
I beni immobili nella comunione convenzionale sono disciplinati come segue: 1) inclusione di immobili già posseduti: un coniuge può conferire alla comunione convenzionale un immobile che possiede a titolo personale (acquistato prima del matrimonio, ricevuto per eredità o donazione); il conferimento avviene con l'atto di convenzione matrimoniale o con successivo atto notarile; 2) forma e trascrizione: l'inclusione di un immobile nella comunione convenzionale richiede la forma dell'atto pubblico notarile; l'atto deve essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi; senza trascrizione l'inclusione non è opponibile agli acquirenti e ai creditori; 3) pubblicità nei registri: la convenzione matrimoniale che include immobili deve essere annotata sia nei registri dello stato civile sia nei registri immobiliari; la doppia pubblicità garantisce la massima opponibilità verso i terzi; 4) diritti reali di godimento: oltre alla piena proprietà, possono essere inclusi nella comunione convenzionale diritti reali di godimento su immobili: usufrutto, uso, abitazione, servitù; 5) immobili acquistati durante il matrimonio: nella convenzione si può stabilire che gli immobili acquistati durante il matrimonio (anche con proventi del lavoro personale) entrino automaticamente in comunione; in questo caso la convenzione determina l'acquisto automatico anche per gli immobili; 6) valutazione per la divisione: al momento dello scioglimento della comunione convenzionale, gli immobili vengono valutati al valore di mercato al momento della divisione; le variazioni di valore (plusvalenze) vengono suddivise tra i coniugi. Gli immobili nella comunione convenzionale richiedono attenzione particolare alla doppia pubblicità per garantire la piena opponibilità ai terzi.
Profili applicativi
L'inclusione di immobili nella comunione convenzionale rileva nella pianificazione patrimoniale prematrimoniale: un soggetto possiede tre appartamenti acquistati prima del matrimonio; al momento del matrimonio vuole includerli tutti nella comunione con la futura moglie; stipulano convenzione matrimoniale con atto notarile che include i tre immobili nella comunione convenzionale; il notaio provvede alla trascrizione nei registri immobiliari; gli immobili diventano comproprietà dei due coniugi; i futuri affittuari pagheranno i canoni ai due coniugi congiuntamente; se la convenzione non fosse stata trascritta nei registri immobiliari, un terzo acquirente in buona fede potrebbe non essere vincolato dalla comproprietà.
In sintesi
I beni immobili possono essere inclusi nella comunione convenzionale mediante atto pubblico notarile; l'inclusione deve essere trascritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi; deve essere anche annotata nei registri dello stato civile; senza doppia pubblicità l'inclusione non è opponibile ad acquirenti e creditori; possono essere inclusi la piena proprietà o diritti reali di godimento; la convenzione può stabilire l'ingresso automatico in comunione degli immobili acquistati durante il matrimonio; la valutazione avviene al valore di mercato al momento della divisione.