| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, oggi **abrogato**, fungeva da rinvio e rafforzamento delle limitazioni stabilite negli articoli precedenti per il riconoscimento, in particolare riguardo alle incapacità (es. età, interdizione). In sostanza, stabiliva che il mancato rispetto delle condizioni di capacità (come l’età minima) o delle procedure per il riconoscimento del figlio interdetto rendeva nullo l’atto di riconoscimento. Le norme successive hanno riassorbito e specificato i casi di invalidità dell’atto (Art. **257 C.C.**, che tratta della nullità del riconoscimento). |
| ESEMPI PRATICI | Un riconoscimento fatto da un genitore di 14 anni senza l’autorizzazione del Giudice sarebbe stato considerato vietato e, quindi, nullo ai sensi delle norme oggi vigenti (Art. 257 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Condizioni Artt. Prec.”. Freccia → **RICONOSCIMENTO VIETATO/NULLO**. (Oggi: Art. 257 C.C. – Nullità) |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Condizioni Artt. Prec.”. Freccia → **RICONOSCIMENTO VIETATO/NULLO**. (Oggi: Art. 257 C.C. – Nullità)

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Condizioni Artt. Prec.”. Freccia → **RICONOSCIMENTO VIETATO/NULLO**. (Oggi: Art. 257 C.C. – Nullità)
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