Testo della norma
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 212 c.c. disciplina il trattamento dei beni mobili nell'ambito della comunione convenzionale, stabilendo le regole per l'inclusione di beni mobili nel patrimonio comune attraverso la scelta convenzionale. La norma tiene conto delle specificità dei beni mobili rispetto agli immobili in termini di identificabilità, valore e sistemi di pubblicità.
Beni mobili nella comunione convenzionale: inclusione e identificazione
I beni mobili nella comunione convenzionale sono disciplinati come segue: 1) categorie di beni mobili includibili: nella comunione convenzionale possono essere inclusi: denaro e depositi bancari, titoli e partecipazioni societarie, veicoli, beni strumentali all'attività professionale, opere d'arte, gioielli e oggetti di valore, crediti; 2) inventario dei beni mobili: per identificare con precisione i beni mobili inclusi nella comunione convenzionale è consigliato redigere un inventario allegato alla convenzione; l'inventario descrive i beni con le caratteristiche identificative (targa per i veicoli, numero di serie, valore stimato); 3) beni mobili registrati: i beni mobili registrati (veicoli, navi, aeromobili) inclusi nella comunione convenzionale richiedono la trascrizione nei rispettivi registri per essere opponibili ai terzi; senza trascrizione la comproprietà non è opponibile a chi acquista il bene; 4) denaro e conti correnti: l'inclusione di denaro e conti correnti nella comunione convenzionale è particolarmente pratica per le coppie che vogliono un conto comune da cui gestire tutto; la convenzione può stabilire che tutti i redditi affluiscano in un conto cointestato; 5) titoli e partecipazioni: le partecipazioni societarie e i titoli possono essere inclusi nella comunione convenzionale; per le partecipazioni in srl o spa è necessaria la forma prevista per il trasferimento del tipo di partecipazione; 6) beni mobili non registrati: per i beni mobili non registrati (mobili di casa, oggetti personali di valore) l'inclusione risulta dalla convenzione stessa; la prova della comproprietà può avvenire con mezzi ordinari di prova. I beni mobili nella comunione convenzionale richiedono attenzione all'inventario e alle specifiche pubblicità per ciascuna categoria.
Profili applicativi
L'inclusione di beni mobili nella comunione convenzionale rileva per le coppie con patrimoni mobiliari rilevanti: un coniuge possiede un portafoglio di azioni quotate e partecipazioni societarie rilevanti (beni personali); vuole includerli nella comunione con l'altro coniuge; la convenzione matrimoniale elenca le partecipazioni con precisione; per i titoli quotati è necessario un trasferimento formale al dossier titoli cointestato; per la partecipazione in srl serve atto notarile di trasferimento e iscrizione nel registro imprese; la quotidiani gestione del portafoglio richiede poi il consenso di entrambi per gli atti di straordinaria amministrazione.
In sintesi
I beni mobili includibili nella comunione convenzionale comprendono denaro, titoli, veicoli, beni professionali, opere d'arte, gioielli e crediti; è consigliato un inventario allegato alla convenzione per l'identificazione precisa; i beni mobili registrati (veicoli, navi) richiedono la trascrizione nei registri specifici per l'opponibilità ai terzi; per i titoli e le partecipazioni è necessaria la forma prevista per il trasferimento; per i mobili non registrati la prova è la convenzione stessa; l'inclusione di conti correnti nel patrimonio comune è pratica comune nelle coppie con comunione convenzionale ampliata.