Testo della norma
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 213 c.c. disciplina le obbligazioni nella comunione convenzionale, stabilendo le regole di responsabilità verso i terzi per i debiti che gravano sul patrimonio comune ampliato per convenzione. La norma estende i principi della comunione legale in materia di responsabilità patrimoniale alla comunione convenzionale, tenendo conto delle specificità dei beni inclusi per accordo.
Obbligazioni e responsabilità nella comunione convenzionale
Le obbligazioni nella comunione convenzionale sono disciplinate come segue: 1) applicazione delle norme della comunione legale: alla comunione convenzionale si applicano le stesse regole in materia di obbligazioni che vigono per la comunione legale; i creditori possono aggredire i beni della comunione convenzionale per i debiti che gravano sulla comunione; 2) obbligazioni gravanti sulla comunione convenzionale: gravano sulla comunione convenzionale le obbligazioni contratte nell'interesse comune, per i bisogni della famiglia, per l'ordinaria amministrazione dei beni comuni e per gli atti straordinari autorizzati da entrambi; 3) obbligazioni connesse ai beni inclusi: se nella comunione convenzionale sono stati inclusi beni che generano reddito (immobili locati, aziende, portafogli finanziari), le obbligazioni connesse a questi beni gravano sulla comunione; i creditori dei beni inclusi possono agire sul patrimonio comune; 4) obbligazioni derivanti dall'azienda inclusa: se un'azienda è inclusa nella comunione convenzionale, i debiti aziendali gravano sulla comunione; i creditori aziendali possono agire sui beni comuni; questa è una considerazione importante nella pianificazione del regime; 5) responsabilità sussidiaria: quando i beni della comunione convenzionale sono insufficienti, si applicano le stesse regole della comunione legale sulla responsabilità sussidiaria dei beni personali; 6) creditori del regime legale: i creditori sorti durante la comunione legale (prima della modifica convenzionale) conservano i diritti acquisiti; la modifica del regime non li pregiudica. Le obbligazioni nella comunione convenzionale richiedono attenzione alla portata dei beni inclusi che possono attrarre nuove categorie di creditori.
Profili applicativi
Le obbligazioni nella comunione convenzionale rilevano quando l'azienda inclusa si indebita: i coniugi hanno incluso nella comunione convenzionale l'azienda di uno di loro; l'azienda contrae debiti con i fornitori; i creditori aziendali possono aggredire i beni della comunione convenzionale (inclusa la casa familiare che potrebbe essere nel patrimonio comune); il coniuge non imprenditore rischia di perdere la quota di casa nella comunione a causa dei debiti aziendali dell'altro; questa è la ragione per cui spesso le famiglie imprenditoriali preferiscono la separazione dei beni: per isolare il rischio aziendale dal patrimonio del coniuge non imprenditore.
In sintesi
Alla comunione convenzionale si applicano le stesse regole sulle obbligazioni della comunione legale; gravano sulla comunione le obbligazioni nell'interesse comune, per la famiglia e per l'amministrazione dei beni comuni; i debiti connessi ai beni inclusi per convenzione (immobili, aziende, investimenti) gravano sulla comunione; se un'azienda è inclusa i debiti aziendali possono aggredire il patrimonio comune; i beni personali rispondono in via sussidiaria; i creditori del regime legale anteriore conservano i diritti acquisiti; l'inclusione di attività rischiose nella comunione convenzionale può esporre il coniuge non imprenditore ai rischi aziendali.