| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, oggi **abrogato**, stabiliva il principio che il riconoscimento è un **atto autonomo** di ciascun genitore. Se un genitore ha già riconosciuto il figlio, l’altro genitore conserva il diritto di farlo successivamente, senza che il primo riconoscimento possa in alcun modo precluderlo o pregiudicarlo. L’unico limite è l’eventuale necessità dell’assenso del genitore che ha già riconosciuto, se il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni (Art. **250, comma 2, C.C.**). |
| ESEMPI PRATICI | La madre riconosce il figlio alla nascita. Un anno dopo, il padre si convince e decide di riconoscerlo. Il riconoscimento materno non può impedire il riconoscimento paterno. Entrambi gli atti coesisteranno, garantendo al figlio lo *status* di figlio di entrambi i genitori. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore A”. Freccia **SUCCESSIVO** → Riquadro “Riconoscimento Genitore B” (Autonomo/Non Pregiudicato). (Oggi: Art. 250 C.C.) |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore A”. Freccia **SUCCESSIVO** → Riquadro “Riconoscimento Genitore B” (Autonomo/Non Pregiudicato). (Oggi: Art. 250 C.C.)

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore A”. Freccia **SUCCESSIVO** → Riquadro “Riconoscimento Genitore B” (Autonomo/Non Pregiudicato). (Oggi: Art. 250 C.C.)
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