Art. 215 C.C. – Autorizzazione giudiziale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Il regime di separazione dei beni è l'alternativa principale alla comunione legale: ciascun coniuge mantiene la titolarità esclusiva dei beni acquistati prima e durante il matrimonio e ne gestisce autonomamente il patrimonio. L'art. 215 c.c. ne enuncia il principio fondamentale.

Contenuto

Ciascuno dei coniugi acquista la proprietà esclusiva dei beni di cui fa acquisto durante il matrimonio e ne ha il godimento e l'amministrazione. In mancanza di diversa prova, i beni posseduti da ciascun coniuge si presumono di proprietà del coniuge stesso. Il regime di separazione si sceglie con convenzione matrimoniale (art. 162 c.c.) da stipulare per atto pubblico, oppure direttamente al momento della celebrazione del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile. Il regime di separazione può essere scelto sia prima del matrimonio sia durante il matrimonio, in sostituzione della comunione legale.

Profili applicativi

La separazione dei beni è il regime preferito da imprenditori, liberi professionisti e chiunque voglia isolare il rischio d'impresa dal patrimonio familiare: i creditori professionali del coniuge imprenditore non possono aggredire i beni dell'altro coniuge. In caso di crisi matrimoniale, la separazione dei beni semplifica la liquidazione del rapporto patrimoniale tra i coniugi, non essendovi beni in comunione da dividere. Tuttavia, la scelta della separazione non esclude la possibilità di acquisti in comproprietà ordinaria (art. 1100 ss. c.c.) né la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.): ciascun coniuge rimane titolare dei propri beni ma nulla impedisce acquisti congiunti.

In sintesi

L'art. 215 c.c. sancisce che nel regime di separazione dei beni ciascun coniuge acquista, gestisce e amministra autonomamente il proprio patrimonio, senza comunione degli acquisti, garantendo la piena autonomia patrimoniale individuale durante il matrimonio.