| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, **abrogato** e confluito nell’Art. **250, comma 3, C.C.**, disciplinava la risoluzione del conflitto in caso di **rifiuto di assenso** al riconoscimento da parte del primo genitore. La norma stabiliva che, in caso di rifiuto, il genitore che intendeva riconoscere il figlio poteva rivolgersi al **Tribunale** (oggi, specificamente, Tribunale per i Minorenni se il figlio è minore). Il giudice doveva decidere nel supremo **interesse del minore**. Se il Giudice riteneva che il riconoscimento fosse nell’interesse del figlio, pronunciava una sentenza che teneva luogo dell’assenso negato. |
| ESEMPI PRATICI | Il padre di un bambino di 10 anni (già riconosciuto dalla madre) si presenta per il riconoscimento, ma la madre rifiuta l’assenso. Il padre si rivolge al Tribunale, che dopo aver ascoltato il bambino e valutato l’affidabilità del padre (es. disponibilità economica, assenza di pericoli), autorizza il riconoscimento. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Rifiuto Assenso (Figlio < 14 anni)”. Freccia **RICORSO** → **GIUDICE** (Valuta **Interesse Figlio**). (Oggi: Art. 250 C.C.) |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Rifiuto Assenso (Figlio < 14 anni)”. Freccia **RICORSO** → **GIUDICE** (Valuta **Interesse Figlio**). (Oggi: Art. 250 C.C.)

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Rifiuto Assenso (Figlio < 14 anni)”. Freccia **RICORSO** → **GIUDICE** (Valuta **Interesse Figlio**). (Oggi: Art. 250 C.C.)
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