| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO |
Questo articolo, oggi **abrogato**, rifletteva una visione molto restrittiva riguardo al **riconoscimento dei figli incestuosi** (nati da rapporti tra parenti o affini per i quali esiste un impedimento matrimoniale, anche se il rapporto non costituisca reato). La norma **vietava** il riconoscimento a meno che non ricorressero specifiche circostanze (come la buona fede dei genitori, cioè l’ignoranza del vincolo di parentela). La Riforma del 2013 ha superato questa discriminazione: il nuovo Art. **251 C.C.** stabilisce che il riconoscimento dei figli nati da parenti in linea retta all’infinito o in linea collaterale di secondo grado è ora ammesso, ma richiede una specifica **autorizzazione del giudice**, che valuta l’interesse del figlio. |
| ESEMPI PRATICI | Prima dell’abrogazione, il figlio nato da fratelli consanguinei non poteva essere riconosciuto nemmeno se i genitori avessero voluto assumersi la responsabilità genitoriale, a meno che non fosse provata la loro buona fede (circostanza rarissima). Oggi, possono chiedere il riconoscimento al Giudice, nell’interesse del figlio. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia **RICONOSCIMENTO** → **VIETATO** (Salvo Buona Fede). (Oggi: Art. 251 C.C. – **Possibile** con Autorizzazione Giudice). |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia **RICONOSCIMENTO** → **VIETATO** (Salvo Buona Fede). (Oggi: Art. 251 C.C. – **Possibile** con Autorizzazione Giudice).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia **RICONOSCIMENTO** → **VIETATO** (Salvo Buona Fede). (Oggi: Art. 251 C.C. – **Possibile** con Autorizzazione Giudice).
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