Art. 217 C.C. – Riconoscimento da parte di un genitore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Articolo abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 217 c.c. disciplina il godimento dei beni personali del coniuge nell'ambito del regime di separazione, stabilendo le regole applicabili quando un coniuge utilizza beni di proprietà dell'altro per scopi familiari o personali. La norma definisce le condizioni del godimento e i diritti del coniuge proprietario quando i suoi beni sono usati dal partner.

Godimento dei beni del coniuge in regime di separazione: condizioni e diritti

Il godimento dei beni del coniuge in separazione è disciplinato come segue: 1) uso della casa familiare: nel regime di separazione dei beni, l'abitazione familiare appartiene tipicamente a uno dei coniugi (o è in comproprietà volontaria); il coniuge che non è proprietario gode della casa familiare in forza del rapporto matrimoniale; 2) abitazione familiare di proprietà esclusiva: se l'abitazione familiare è di proprietà esclusiva di un coniuge, l'altro ha il diritto di abitarvi come diritto connesso al matrimonio; questo diritto cessa con la separazione personale o con il divorzio; 3) utilizzo di beni del coniuge per la famiglia: i coniugi in separazione dei beni spesso utilizzano beni dell'uno per scopi familiari comuni; l'auto del marito trasporta i figli, la cucina attrezzata della moglie serve per i pasti familiari; questo uso familiare è implicito nel matrimonio; 4) diritto al compenso per il godimento: il coniuge proprietario non ha generalmente diritto a un compenso per il godimento dei propri beni da parte dell'altro coniuge e della famiglia quando tale godimento è nell'ambito della vita comune; 5) beni strumentali all'attività lavorativa: se un coniuge utilizza beni dell'altro per la propria attività professionale o imprenditoriale, il godimento può dare luogo a un rapporto contrattuale (comodato, locazione) oppure a un'aspettativa di rimborso; 6) cessazione del godimento: al termine del matrimonio, il coniuge non proprietario perde il diritto di godimento dei beni dell'altro; la casa familiare viene restituita al proprietario; si possono avere eccezioni per la tutela dei figli minori. Il godimento dei beni in separazione riflette l'intreccio tra l'autonomia patrimoniale e la solidarietà familiare che caratterizza il matrimonio.

Profili applicativi

Il godimento dei beni del coniuge rileva nella determinazione dei diritti sull'abitazione familiare in caso di separazione: i coniugi in separazione dei beni vivono in un appartamento di proprietà esclusiva del marito; al momento della separazione, il giudice può assegnare la casa familiare alla moglie per la protezione dei figli minori (artt. 155 c.c. e norme sulla separazione); l'assegnazione è un provvedimento a tutela dei figli non un trasferimento di proprietà; la moglie ha il diritto di abitarvi finché i figli non siano autosufficienti; poi la casa torna nella piena disponibilità del marito proprietario.

In sintesi

Nel regime di separazione dei beni il coniuge non proprietario gode della casa familiare e di altri beni del coniuge in forza del rapporto matrimoniale; il coniuge proprietario non ha generalmente diritto a compenso per l'uso familiare dei propri beni; l'uso per attività professionale dell'altro può dar luogo a rapporti contrattuali o aspettative di rimborso; al termine del matrimonio il godimento cessa e i beni tornano nella piena disponibilità del proprietario; la casa familiare può essere assegnata al coniuge non proprietario per la tutela dei figli minori; l'assegnazione è un provvedimento a tutela dei figli non un trasferimento di proprietà.