Art. 217 C.C. – Riconoscimento da parte di un genitore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

**Il riconoscimento fatto da un solo genitore ha effetto soltanto riguardo a questo.**

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

COMMENTO SINTETICO Questo articolo, oggi **abrogato**, esprimeva la regola secondo cui il riconoscimento è un **atto unilaterale**. Se solo un genitore (madre o padre) riconosce il figlio, il legame giuridico di filiazione si instaura **soltanto** con quel genitore. Questo significa che i diritti e i doveri (es. mantenimento, successione) sono limitati al rapporto tra il figlio e il genitore che ha effettuato il riconoscimento. Questo principio è rimasto valido ed è implicito nelle norme attuali sul riconoscimento (Art. **250 C.C.**).
ESEMPI PRATICI Se solo la madre riconosce il figlio, questi acquisisce lo *status* di figlio della madre, ma non ha alcun rapporto giuridico (né diritti né doveri) con il padre, con i parenti del padre o con gli eredi del padre, fino a un eventuale riconoscimento successivo o una dichiarazione giudiziale di paternità.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 217 C.C. Abrogato: Riconoscimento unilaterale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B).

[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]

Schema visuale semplificato per Art. 217 C.C. Abrogato: Riconoscimento unilaterale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B).

Schema visuale semplificato per Art. 217 C.C. Abrogato: Riconoscimento unilaterale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B).

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