| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, oggi **abrogato**, esprimeva la regola secondo cui il riconoscimento è un **atto unilaterale**. Se solo un genitore (madre o padre) riconosce il figlio, il legame giuridico di filiazione si instaura **soltanto** con quel genitore. Questo significa che i diritti e i doveri (es. mantenimento, successione) sono limitati al rapporto tra il figlio e il genitore che ha effettuato il riconoscimento. Questo principio è rimasto valido ed è implicito nelle norme attuali sul riconoscimento (Art. **250 C.C.**). |
| ESEMPI PRATICI | Se solo la madre riconosce il figlio, questi acquisisce lo *status* di figlio della madre, ma non ha alcun rapporto giuridico (né diritti né doveri) con il padre, con i parenti del padre o con gli eredi del padre, fino a un eventuale riconoscimento successivo o una dichiarazione giudiziale di paternità. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B). |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento solo Genitore A”. Freccia → **EFFETTO SOLO TRA A e Figlio**. (Non su Genitore B).
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