| TESTO DELLA NORMA |
|
| COMMENTO SINTETICO |
Questo articolo, oggi **abrogato**, stabiliva un principio di **stabilità** del riconoscimento, che è un atto di stato. A differenza di un normale contratto, il riconoscimento non poteva essere impugnato per vizi della volontà (es. **violenza morale** o **errore** – il testo originale citava l’incapacità, che è poi stata trattata in altra norma). Questa rigidità era motivata dall’esigenza di tutelare lo *status* del figlio. Oggi, l’impugnazione è ammissibile per **violenza** e **interdizione giudiziale** (Art. **265 C.C.**), ma solo da parte del genitore (o dai suoi eredi) e solo entro **un anno** dalla cessazione della violenza o dalla revoca della sentenza di interdizione. L’impugnazione per errore è oggi esclusa (Art. 265, c. 3, C.C.), mantenendo la logica di tutela del *favor filiationis*. |
| ESEMPI PRATICI | Un genitore è costretto a riconoscere il figlio sotto minaccia (violenza). Una volta liberato dalla coazione, può impugnare il riconoscimento. Se il genitore era interdetto al momento del riconoscimento, anche i suoi eredi possono impugnare l’atto. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Viziato”. Freccia **IMPEDIMENTO IMPUGNAZIONE** → (Salvo Interdizione/Violenza – Oggi: Art. 265 C.C.). |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Viziato”. Freccia **IMPEDIMENTO IMPUGNAZIONE** → (Salvo Interdizione/Violenza – Oggi: Art. 265 C.C.).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Viziato”. Freccia **IMPEDIMENTO IMPUGNAZIONE** → (Salvo Interdizione/Violenza – Oggi: Art. 265 C.C.).
Articoli legali