| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO |
Questo articolo, oggi **abrogato**, introduceva una seconda via, oltre al matrimonio, per la **legittimazione**: il **provvedimento del giudice**. Era un rimedio eccezionale per i casi in cui i genitori non potessero sposarsi per un impedimento insuperabile (non l’incesto) ma volessero comunque conferire al figlio lo *status* di legittimo. La *ratio* (massima tutela del figlio) è oggi soddisfatta dallo **status unico di figlio**. Le attuali norme prevedono che l’accertamento del rapporto di filiazione avvenga tramite riconoscimento o dichiarazione giudiziale (Art. **269 C.C.**), senza necessità di un atto di “legittimazione”. |
| ESEMPI PRATICI | I genitori avevano un figlio e non potevano sposarsi perché uno dei due aveva un legame di parentela affatto facilmente eliminabile (es. affinità). Prima, potevano chiedere al giudice la legittimazione del figlio. Oggi, se il figlio è riconosciuto da entrambi, lo *status* è già pieno. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Impedimento Matrimonio (Non Incesto)”. Freccia + **Domanda Congiunta** → **LEGITTIMAZIONE GIUDIZIALE**. |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Impedimento Matrimonio (Non Incesto)”. Freccia + **Domanda Congiunta** → **LEGITTIMAZIONE GIUDIZIALE**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Impedimento Matrimonio (Non Incesto)”. Freccia + **Domanda Congiunta** → **LEGITTIMAZIONE GIUDIZIALE**.
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