| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO |
Questo articolo, oggi **abrogato**, stabiliva un limite all’efficacia retroattiva della legittimazione, in conformità con il principio generale di **irretroattività** delle modifiche di stato nei confronti dei **terzi**. La legittimazione (e il conseguente nuovo *status*) non poteva ledere i diritti patrimoniali o successori che i terzi avevano validamente acquisito prima che la legittimazione avvenisse. Anche se il concetto di legittimazione è superato, il principio di non pregiudicare i diritti acquisiti è fondamentale nel diritto civile italiano, particolarmente in materia successoria. |
| ESEMPI PRATICI | Un nonno è morto *prima* del matrimonio dei genitori (e quindi prima della legittimazione). Un erede (es. un nipote legittimo del *de cuius*) aveva già acquisito una quota ereditaria. La successiva legittimazione del figlio naturale non poteva intaccare tale quota, nonostante lo *status* fosse stato equiparato. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Legittimazione”. Freccia **LIMITE** → **Non Pregiudica Diritti Acquisiti dai Terzi *Ante* Legittimazione**. |
[Articolo Abrogato con la Riforma della Filiazione (D. Lgs. 154/2013)]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Legittimazione”. Freccia **LIMITE** → **Non Pregiudica Diritti Acquisiti dai Terzi *Ante* Legittimazione**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Legittimazione”. Freccia **LIMITE** → **Non Pregiudica Diritti Acquisiti dai Terzi *Ante* Legittimazione**.
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