Art. 234 C.C. – Revoca dell’adozione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

**Disciplina la possibilità di revocare l’adozione per indegnità dell’adottato o dell’adottante.**

[Articolo interamente Abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184]

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 234 c.c. disciplina l'ammissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità nei casi in cui la madre abbia commesso adulterio o vi siano altre circostanze che rendano verosimile la non paternità del marito, stabilendo i limiti probatori entro cui il giudice può ammettere l'azione e procedere all'esame delle prove. La norma è stata significativamente influenzata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla riforma della filiazione del 2012-2013.

Ammissibilità del disconoscimento: adulterio, prova biologica e limiti

L'ammissibilità del disconoscimento di paternità è disciplinata come segue: 1) adulterio della madre: l'adulterio della madre non è di per sé sufficiente a provare il disconoscimento; è una circostanza rilevante che rende verosimile la non paternità del marito ma non la prova; il marito deve comunque fornire la prova della non paternità biologica; 2) prova biologica come prova principale: la prova principale nel giudizio di disconoscimento è il test del DNA che dimostra con elevatissima probabilità (99,9%) l'assenza di paternità biologica; la giurisprudenza considera il test del DNA come prova determinante; 3) rifiuto di sottoporsi al test: il coniuge o il figlio che si rifiuta di sottoporsi al test del DNA senza giustificato motivo espone la propria posizione a valutazione negativa da parte del giudice; il giudice può trarre argomenti di prova dal rifiuto; 4) interesse del figlio: la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte affermato che nel giudizio di disconoscimento deve essere centrale l'interesse del figlio; la verità biologica non deve prevalere a tutti i costi sull'interesse alla stabilità dello status familiare; 5) figlio minore: quando il figlio è minore, il giudice nomina un curatore speciale per rappresentarne gli interessi nel giudizio di disconoscimento; la nomina garantisce la terzietà nella tutela degli interessi del minore; 6) effetti della pronuncia di disconoscimento: la sentenza che accoglie il disconoscimento dichiara che il figlio non è figlio del marito; il figlio perde lo status di figlio matrimoniale e può poi essere riconosciuto dal padre biologico. L'ammissibilità del disconoscimento richiede un delicato bilanciamento tra la verità biologica e la tutela dello status del figlio.

Profili applicativi

L'ammissibilità del disconoscimento rileva nel caso di adulterio scoperto dopo anni: la moglie aveva avuto una relazione extraconiugale e il figlio è biologicamente del partner extraconiugale; anni dopo il marito lo scopre tramite test del DNA; il test dimostra la non paternità; la madre tenta di far dichiarare inammissibile il disconoscimento eccependo l'interesse del figlio (ormai maggiorenne con un'identità costruita sulla paternità del marito); il giudice bilancia verità biologica e interesse del figlio; considera che il figlio ormai adulto ha il diritto di conoscere la propria identità biologica; ammette il disconoscimento; dopo la sentenza il figlio può essere riconosciuto dal padre biologico.

In sintesi

L'adulterio della madre è circostanza rilevante ma non sufficiente a provare il disconoscimento; la prova principale è il test del DNA con elevatissima affidabilità; il rifiuto di sottoporsi al test senza giustificato motivo è valutato negativamente dal giudice; nel giudizio deve essere centrale l'interesse superiore del figlio; il figlio minore è rappresentato da un curatore speciale; la pronuncia di disconoscimento priva il figlio dello status matrimoniale e consente il riconoscimento del padre biologico; il bilanciamento tra verità biologica e stabilità dello status è il nucleo del giudizio di disconoscimento.