| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’articolo regola chi è **legittimato ad agire** (legittimazione attiva) nell’azione di disconoscimento in caso di incapacità (interdizione o minore età) dei soggetti primari (marito e madre). La norma garantisce che l’azione possa essere esercitata anche quando il genitore non è pienamente capace di intendere o di volere, attraverso la figura del **curatore speciale**, il cui compito è quello di valutare l’interesse del proprio assistito all’azione. Per quanto riguarda il figlio minore, l’azione di disconoscimento è promossa nel suo interesse dal **curatore speciale** o, dopo la sua morte, dal Pubblico Ministero. |
| ESTENSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE (Art. 246 C.C.) | L’azione di disconoscimento può essere promossa anche dagli **eredi** del marito o della madre, ma solo se questi sono morti prima della scadenza dei termini e prima di aver rinunciato all’azione. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdizione/Minore Età Genitore”. Freccia → **Azione Promossa da Curatore Speciale**. |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdizione/Minore Età Genitore”. Freccia → **Azione Promossa da Curatore Speciale**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdizione/Minore Età Genitore”. Freccia → **Azione Promossa da Curatore Speciale**.
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