| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
Questo articolo riguarda i **figli incestuosi**, nati da relazioni tra parenti stretti (es. padre-figlia, fratello-sorella) che non potrebbero contrarre matrimonio. Il testo attuale, dopo la Riforma del 2013, ha **rimosso il divieto assoluto** di riconoscimento (che esisteva nel testo originale) e ha stabilito che il riconoscimento è possibile **previa autorizzazione del Tribunale**. La decisione del Tribunale è subordinata alla valutazione dell’**interesse superiore del minore**. Se il riconoscimento è autorizzato, il figlio acquista lo *status* di figlio riconosciuto con tutti i diritti. |
| PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO | L’autorizzazione al riconoscimento è richiesta dal genitore (o dai genitori) al **Tribunale ordinario** (o al Tribunale per i Minorenni se il figlio è minore). Il Tribunale delibera dopo aver sentito il Pubblico Ministero e adottato tutte le opportune cautele. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia → **Riconoscimento Subordinato a Autorizzazione Giudiziale** (Valutazione Interesse Figlio). |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia → **Riconoscimento Subordinato a Autorizzazione Giudiziale** (Valutazione Interesse Figlio).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Figlio Incestuoso”. Freccia → **Riconoscimento Subordinato a Autorizzazione Giudiziale** (Valutazione Interesse Figlio).
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