Art. 251 C.C. – Riconoscimento di figli incestuosi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

I **figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado**, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, **salvo che il Tribunale** (previa valutazione dell’interesse del figlio) **autorizzi il riconoscimento**.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 251 c.c. disciplina il riconoscimento del figlio nato da genitori tra cui esiste un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado, stabilendo che il riconoscimento è subordinato all'autorizzazione del tribunale. La norma affronta la complessa questione dei figli nati da relazioni incestuose e il bilanciamento tra il divieto di incesto e il diritto del figlio alla propria identità familiare.

Riconoscimento del figlio nato da parentela: autorizzazione del tribunale

Il riconoscimento del figlio nato da parentela è disciplinato come segue: 1) vincoli di parentela che richiedono autorizzazione: quando tra i genitori esiste un vincolo di parentela in linea retta (genitore-figlio, nonno-nipote) o in linea collaterale nel secondo grado (fratello-sorella), il riconoscimento è subordinato all'autorizzazione del tribunale; 2) procedura di autorizzazione: il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare ricorso al tribunale per i minorenni o al tribunale ordinario; il giudice esamina la situazione concreta e valuta l'interesse del figlio; 3) criteri di valutazione: il tribunale valuta: le condizioni del figlio (età, sviluppo psicologico, legami affettivi già costituiti), l'idoneítà del genitore richiedente, le conseguenze del riconoscimento sulla vita del figlio; 4) interesse superiore del figlio: criterio determinante è sempre l'interesse superiore del minore; il tribunale può negare l'autorizzazione se ritiene che il riconoscimento arrechi danno al figlio; 5) audizione del figlio: il giudice deve sentire il figlio, specialmente se ha sufficiente maturità; l'opinione del figlio è tenuta in considerazione nel giudizio; 6) riconoscimento autorizzato e suoi effetti: se il tribunale autorizza il riconoscimento, questo produce tutti i normali effetti del riconoscimento: il figlio acquisisce il cognome del genitore, i diritti successori e il diritto al mantenimento; 7) evoluzione giurisprudenziale: la giurisprudenza tende sempre più ad autorizzare il riconoscimento quando il figlio ne beneficia, riconoscendo il diritto alla propria identità biologica come valore prevalente rispetto al divieto incestuale. La norma è emblema del conflitto tra diritto all'identità del figlio e principi dell'ordinamento familiare.

Profili applicativi

L'autorizzazione al riconoscimento rileva nelle situazioni di figli nati da relazioni incestuose: due fratellastri (figli dello stesso padre ma di madri diverse, cresciuti separatamente) si incontrano da adulti e hanno una relazione sentimentale prima di scoprire la loro parentela; nasce un figlio; uno dei genitori vuole riconoscerlo; deve chiedere l'autorizzazione al tribunale; il giudice valuta le specifiche circostanze (i genitori non sapevano della parentela, il figlio non ha alternative per la filiazione, il riconoscimento è nell'interesse del bambino); il tribunale autorizza il riconoscimento bilanciando l'interesse del figlio a conoscere la propria identità con gli altri valori in gioco.

In sintesi

Il riconoscimento del figlio nato da genitori con vincolo di parentela in linea retta o collaterale nel secondo grado richiede l'autorizzazione del tribunale; il giudice valuta l'interesse superiore del figlio, l'idoneità del genitore e le conseguenze del riconoscimento; deve sentire il figlio; il tribunale può negare l'autorizzazione se il riconoscimento arrecherebbe danno; se autorizzato produce tutti gli effetti normali (cognome, successione, mantenimento); la giurisprudenza moderna tende a valorizzare il diritto all'identità del figlio rispetto al divieto incestuale.