Testo della norma
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((Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. ))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Adegua le regole sulle modifiche statutarie alla realtà delle cooperative di piccole dimensioni, ammettendo procedure decisionali più snelle rispetto alla convocazione formale dell'assemblea.
Modificazioni dell’atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo delle società cooperative sono deliberate dall'assemblea; tuttavia, nelle cooperative con meno di venti soci o con attivo dello stato patrimoniale non superiore alla soglia prevista dalla legge, l'atto costitutivo può stabilire che le decisioni siano assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza necessità di una riunione assembleare formale.
Profili applicativi
La semplificazione procedurale per le cooperative minori riconosce che, in compagini sociali ristrette, il formalismo dell'assemblea può risultare sproporzionato rispetto alla reale necessità di confronto tra i soci, che possono raggiungere un consenso informato anche attraverso strumenti più snelli e diretti.
In sintesi
Le piccole cooperative possono modificare l'atto costitutivo tramite consultazione scritta dei soci, senza dover convocare una vera e propria assemblea.