Testo della norma
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((Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2546 c.c. disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, prevedendo che in determinate circostanze lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa avvengano non attraverso la procedura ordinaria civilistica ma mediante intervento diretto dell'autorità governativa. La liquidazione coatta è la procedura concorsuale speciale applicabile alle cooperative in crisi con rilevanza pubblica.
Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative
La liquidazione coatta amministrativa delle cooperative è disciplinata come segue: 1) presupposti: la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative può essere disposta dall'autorità governativa quando: la cooperativa si trovi in stato di insolvenza; emergano gravi e reiterate irregolarità nella gestione; la cooperativa non rispetti le norme della legge o dello statuto in modo tale da rendere pericolosa la continuazione dell'attività; 2) provvedimento: la liquidazione coatta è disposta con decreto del ministero competente; il decreto nomina uno o più commissari liquidatori e stabilisce le modalità della procedura; 3) commissari liquidatori: i commissari nominati dall'autorità governativa sostituiscono gli organi sociali; gestiscono la cooperativa nella fase liquidativa sotto la supervisione del ministero; rispondono del loro operato sia verso la cooperativa sia verso l'autorità che li ha nominati; 4) creditori e soci: nella liquidazione coatta i creditori sono soddisfatti secondo le regole del concorso; i soci ricevono solo l'eventuale residuo dopo il soddisfacimento di tutti i creditori; il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici; 5) rapporto con il fallimento: le cooperative soggette a liquidazione coatta non possono essere dichiarate fallite; la liquidazione coatta ha natura concorsuale e determina l'applicazione delle norme speciali sulle procedure concorsuali amministrative; 6) cooperative bancarie: le banche di credito cooperativo in crisi sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa bancaria disciplinata dal Testo Unico Bancario; la procedura è gestita dalla Banca d'Italia. La liquidazione coatta tutela l'interesse pubblico nella crisi delle cooperative rilevanti.
Profili applicativi
La liquidazione coatta amministrativa delle banche di credito cooperativo (BCC) è uno degli scenari più delicati nel sistema bancario italiano: quando una BCC entra in crisi, la Banca d'Italia dispone la liquidazione coatta; i depositi dei correntisti sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi; i soci delle BCC (che hanno versato il capitale) sono i più esposti alla perdita perché sono l'ultima categoria a essere soddisfatta nella distribuzione dell'attivo; la storia italiana registra numerose BCC sottoposte a liquidazione coatta.
In sintesi
La liquidazione coatta delle cooperative è disposta con decreto ministeriale in caso di insolvenza o gravi irregolarità; sostituisce il fallimento ordinario; i commissari nominati dall'autorità governativa gestiscono la procedura; creditori e soci sono soddisfatti secondo le regole del concorso; il patrimonio residuo va ai fondi mutualistici; le banche cooperative in crisi sono soggette alla liquidazione coatta bancaria gestita dalla Banca d'Italia.