Art. 2550 C.C. – Pluralità di associazioni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2550 c.c. disciplina il diritto dell'associato all'associazione in partecipazione di richiedere il rendiconto della gestione all'associante, garantendo la trasparenza informativa necessaria affinché l'associato possa verificare la correttezza del calcolo degli utili a lui spettanti. Il rendiconto è lo strumento di controllo fondamentale che l'associato ha sulla gestione dell'associante.

Rendiconto dell'associante all'associato

Il rendiconto dell'associante è disciplinato come segue: 1) obbligo del rendiconto: l'associante deve rendere conto all'associato della gestione dell'impresa o dell'affare al termine di ogni esercizio o, per gli affari singoli, al termine dell'affare; l'obbligo è inderogabile; 2) contenuto del rendiconto: il rendiconto deve indicare tutti i ricavi e i costi dell'impresa o dell'affare rilevanti per il calcolo degli utili e delle perdite da attribuire all'associato; deve essere redatto con chiarezza e veridicità; 3) documentazione: l'associato può chiedere di visionare la documentazione contabile su cui si basa il rendiconto; l'associante deve conservare la documentazione rilevante e renderla accessibile all'associato; 4) impugnazione del rendiconto: l'associato che contesti il rendiconto può proporre azione giudiziale per ottenere un rendiconto corretto e il pagamento degli utili effettivamente spettanti; 5) diritti del rendiconto: il rendiconto dell'associazione in partecipazione segue le regole generali del rendiconto tra mandante e mandatario in quanto compatibili; 6) tutela in caso di contabilità scorretta: se l'associante tiene una contabilità scorretta o non rende il rendiconto, l'associato ha azione sia per il risarcimento dei danni sia per ottenere la risoluzione del contratto. Il rendiconto garantisce l'equilibrio informativo tra associante e associato.

Profili applicativi

Il rendiconto nell'associazione in partecipazione è frequentemente oggetto di contenzioso: l'associato che partecipa a una percentuale degli utili di un'impresa commerciale non ha accesso diretto alla contabilità e dipende dal rendiconto dell'associante; in caso di associazione in partecipazione a lungo termine, la verifica della correttezza dei rendiconti richiede spesso una perizia contabile giudiziale; la prova dell'effettivo ammontare degli utili è difficile se la contabilità dell'associante non è trasparente.

In sintesi

L'associante deve rendere il rendiconto della gestione all'associato al termine di ogni esercizio o di ogni affare; il rendiconto deve indicare ricavi, costi e la quota di utili/perdite spettante all'associato; l'associato può visionare la documentazione contabile; in caso di rendiconto scorretto può agire in giudizio per ottenere un rendiconto corretto e i danni; il rendiconto errato può giustificare la risoluzione del contratto.