Testo della norma
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2551 c.c. contiene disposizioni integrative sull'associazione in partecipazione, chiarendo alcuni aspetti del regime giuridico del contratto e i diritti e obblighi delle parti in determinate situazioni particolari. La norma completa il quadro regolatorio dell'istituto garantendo che le parti abbiano un riferimento normativo per le ipotesi non espressamente disciplinate dall'accordo.
Disposizioni integrative sull'associazione in partecipazione
Le disposizioni integrative sull'associazione in partecipazione riguardano: 1) terzi: i terzi che abbiano contratto con l'associante non hanno azione diretta contro l'associato; l'associato non risponde verso i terzi delle obbligazioni dell'associante; il contratto di associazione è un rapporto interno tra le parti; 2) applicazione delle norme societarie: se l'associazione in partecipazione presenta caratteristiche che la avvicinano a una società (più associati, oggetto ampio, durata indeterminata), possono applicarsi alcune norme societarie in via analogica; la qualificazione giuridica del contratto è rimessa all'interpretazione caso per caso; 3) partecipazione dell'associato alla gestione: salvo diversa previsione contrattuale, l'associato non ha diritto di partecipare alla gestione; tuttavia, alcune clausole contrattuali possono attribuirgli diritti di informazione, veto su operazioni straordinarie, o partecipazione alle decisioni più rilevanti; 4) morte dell'associato: in caso di morte dell'associato, il contratto si trasferisce agli eredi salvo diversa previsione; gli eredi hanno diritto alla quota degli utili maturata fino alla morte; 5) morte dell'associante: la morte dell'associante può determinare lo scioglimento del contratto se l'associazione era stata conclusa intuitu personae; 6) cessione della partecipazione: la posizione contrattuale dell'associato può essere ceduta a terzi salvo diverso accordo. Le norme integrative garantiscono la certezza dei rapporti nell'associazione in partecipazione.
Profili applicativi
La distinzione tra associazione in partecipazione e società di persone è fondamentale ma non sempre agevole nella pratica: quando l'associato partecipa attivamente alla gestione dell'affare, riceve una quota degli utili e partecipa alle perdite, il contratto si avvicina molto a una società semplice; se il contratto è requalificato come società dall'autorità fiscale o dal giudice, cambiano radicalmente le conseguenze fiscali e la responsabilità verso i terzi.
In sintesi
Nell'associazione in partecipazione i terzi non hanno azione diretta contro l'associato; l'associato non risponde verso i terzi; la partecipazione dell'associato alla gestione dipende dal contratto; in caso di morte le regole di successione nel rapporto dipendono dalla natura personale o patrimoniale del contratto; la posizione dell'associato può essere ceduta salvo diverso accordo; il contratto può essere requalificato come società se ne ha le caratteristiche essenziali.