Testo della norma
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2553 c.c. disciplina la compartecipazione all'impresa, prevedendo l'applicazione delle norme sull'associazione in partecipazione ai contratti con cui un soggetto non imprenditore partecipa in qualunque modo agli utili di un'impresa altrui. La norma estende le tutele dell'associazione in partecipazione ai rapporti economici atipici che abbiano funzione analoga.
Compartecipazione all'impresa e applicazione delle norme sull'associazione
La compartecipazione all'impresa è disciplinata come segue: 1) portata della norma: l'art. 2553 stabilisce che le norme sull'associazione in partecipazione si applicano, in quanto compatibili, a tutti i contratti con cui si attribuisce a un soggetto la partecipazione a utili di un'impresa senza che quel soggetto diventi socio; 2) contratti atipici di partecipazione: la norma copre i contratti innominati che non ricadono nella definizione tipica dell'associazione in partecipazione o della cointeressenza; qualunque accordo che abbia la stessa funzione economica è soggetto alle stesse regole; 3) obbligo di rendiconto: chiunque riceva una partecipazione agli utili di un'impresa altrui ha diritto al rendiconto; l'obbligo non può essere escluso contrattualmente; 4) tutela del partecipante: la norma ha funzione protettiva verso il soggetto che, pur non essendo formalmente un 'associato', ha un interesse economico alla gestione corretta dell'impresa altrui; 5) applicazione alle clausole parasociali: alcuni autori estendono la norma alle clausole parasociali di co-investimento che attribuiscono a un soggetto esterno alla compagine sociale una quota degli utili distribuiti; la questione è controversa; 6) distinzione dalla società: anche questi contratti atipici di partecipazione devono essere tenuti distinti dai contratti societari; se il partecipante acquista diritti di gestione analoghi a quelli di un socio, il contratto può essere requalificato come societario con conseguenze diverse. La norma assicura l'estensione delle tutele a tutti i contratti di partecipazione.
Profili applicativi
La norma sull'applicazione delle disposizioni dell'associazione in partecipazione ai contratti atipici di compartecipazione è rilevante nelle strutture di co-investimento immobiliare: quando un investitore finanzia l'acquisto di un immobile da parte di un operatore e partecipa agli utili della successiva rivendita senza diventarne comproprietario, il contratto può rientrare nell'ambito di applicazione di questa norma; l'investitore ha diritto al rendiconto sulla gestione dell'operazione.
In sintesi
L'art. 2553 estende l'applicazione delle norme sull'associazione in partecipazione a tutti i contratti atipici con cui un soggetto partecipa agli utili di un'impresa altrui senza diventarne socio; l'obbligo di rendiconto è inderogabile; la norma tutela il partecipante anche nei contratti innominati che abbiano la stessa funzione economica dell'associazione in partecipazione; se il partecipante acquista diritti gestori, il contratto può essere requalificato come societario.