Art. 2558 C.C. – Successione nei contratti

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti in caso di alienazione di azienda: l'acquirente subentra, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in tal caso la responsabilità dell'alienante.

Successione nei contratti nell'alienazione di azienda

La successione automatica nei contratti aziendali si articola come segue:

  • Principio di subentro automatico: l'acquirente dell'azienda (o del ramo d'azienda) subentra di diritto in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, senza necessità di cessione di ciascun contratto singolarmente. Il subentro è automatico, non richiede il consenso del terzo contraente.
  • Eccezione: contratti di carattere personale: sono esclusi dal subentro automatico i contratti nei quali la qualità personale del contraente ha avuto rilievo determinante nella stipulazione (es. contratti d'opera con professionisti specifici, contratti in cui la reputazione personale del cedente era essenziale). La natura personale deve essere valutata caso per caso.
  • Diritto di recesso del terzo per giusta causa: il terzo contraente che ha un giustificato motivo per non voler continuare il rapporto con il nuovo imprenditore può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Il recesso per giusta causa lo esime dall'obbligo di proseguire il contratto, ma l'alienante risponde dei danni causati al terzo dall'operazione di cessione.
  • Deroga convenzionale: le parti della cessione d'azienda possono escludere il subentro in specifici contratti (patto contrario). La deroga deve essere comunicata al terzo contraente; in mancanza, il terzo può far valere il subentro automatico nei confronti dell'acquirente.
  • Contratti di lavoro: i rapporti di lavoro subordinato in essere al momento del trasferimento passano automaticamente al cessionario ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990 (attuazione della direttiva 2001/23/CE), con mantenimento di tutti i diritti maturati dal lavoratore.

Profili applicativi

L'art. 2558 è uno degli articoli chiave nelle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) e nel trasferimento di rami d'azienda. Il professionista che assiste nell'operazione di cessione deve analizzare tutti i contratti in essere e verificare: quali sono di carattere personale (esclusi dal subentro), quali contengono clausole di change of control (che attribuiscono al terzo il diritto di recesso in caso di cessione), e quali richiedono il preventivo consenso del terzo per il subentro.

In sintesi

L'acquirente dell'azienda subentra automaticamente in tutti i contratti aziendali non personali (art. 2558). Il terzo contraente può recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento; in tal caso l'alienante risponde dei danni. Le clausole di change of control nei contratti aziendali attribuiscono al terzo un diritto di recesso contrattuale aggiuntivo rispetto a quello legale. I rapporti di lavoro transitano automaticamente al cessionario (l. 428/1990).