Testo della norma
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti in caso di alienazione di azienda: l'acquirente subentra, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in tal caso la responsabilità dell'alienante.
Successione nei contratti nell'alienazione di azienda
La successione automatica nei contratti aziendali si articola come segue:
Profili applicativi
L'art. 2558 è uno degli articoli chiave nelle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) e nel trasferimento di rami d'azienda. Il professionista che assiste nell'operazione di cessione deve analizzare tutti i contratti in essere e verificare: quali sono di carattere personale (esclusi dal subentro), quali contengono clausole di change of control (che attribuiscono al terzo il diritto di recesso in caso di cessione), e quali richiedono il preventivo consenso del terzo per il subentro.
In sintesi
L'acquirente dell'azienda subentra automaticamente in tutti i contratti aziendali non personali (art. 2558). Il terzo contraente può recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento; in tal caso l'alienante risponde dei danni. Le clausole di change of control nei contratti aziendali attribuiscono al terzo un diritto di recesso contrattuale aggiuntivo rispetto a quello legale. I rapporti di lavoro transitano automaticamente al cessionario (l. 428/1990).