Testo della norma
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2559 c.c. disciplina la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta: la cessione dei crediti aziendali ha effetto verso i terzi debitori ceduti dal momento dell'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese. I debitori ceduti che hanno pagato all'alienante in buona fede prima dell'iscrizione sono liberati. L'acquirente subentra anche nei crediti non ancora scaduti al momento della cessione.
Cessione dei crediti nell'alienazione di azienda
La disciplina della cessione dei crediti aziendali si articola come segue:
Profili applicativi
La cessione automatica dei crediti aziendali semplifica enormemente le operazioni di M&A: l'acquirente non deve notificare la cessione a ogni singolo debitore. Il professionista che assiste nell'operazione deve verificare il portafoglio crediti aziendali (stato di riscossione, prescrizione, contestazioni in corso) e valutare se escludere dalla cessione crediti a rischio di inesigibilità.
In sintesi
I crediti relativi all'azienda ceduta si trasferiscono automaticamente all'acquirente, con effetto verso i debitori ceduti dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559). Il debitore che paga in buona fede all'alienante prima dell'iscrizione è liberato. Non è necessaria la notifica ai singoli debitori, a differenza della cessione del singolo credito (art. 1264).