Art. 256 C.C. – Inammissibilità di condizioni e termini

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA

Il riconoscimento **non può essere sottoposto a condizione o a termine**.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

COMMENTO SINTETICO L’Art. 256 C.C. stabilisce la natura di **atto puro** del riconoscimento di filiazione. Il riconoscimento, in quanto atto che incide sullo **stato personale** (diritto fondamentale), non può essere influenzato da elementi accidentali come condizioni (evento futuro e incerto) o termini (evento futuro e certo).
Questa norma mira a proteggere la **certezza e la stabilità** dello stato di figlio: non si può essere figlio “a condizione che…” o figlio “fino a una certa data…”. Se una condizione o un termine venissero apposti al riconoscimento, si considererebbero **non apposti**, rendendo il riconoscimento valido e puro.
NATURA GIURIDICA Il riconoscimento è un **atto giuridico in senso stretto**, non un negozio giuridico patrimoniale, ed è caratterizzato dalla **irrevocabilità** (Art. 250 C.C.) e dalla **purezza** (assenza di condizioni e termini).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 256 C.C. Riconoscimento Atto Puro.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

Schema visuale semplificato per Art. 256 C.C. Riconoscimento Atto Puro.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini.

Schema visuale semplificato per Art. 256 C.C. Riconoscimento Atto Puro.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini.

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