| TESTO VIGENTE DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 256 C.C. stabilisce la natura di **atto puro** del riconoscimento di filiazione. Il riconoscimento, in quanto atto che incide sullo **stato personale** (diritto fondamentale), non può essere influenzato da elementi accidentali come condizioni (evento futuro e incerto) o termini (evento futuro e certo). Questa norma mira a proteggere la **certezza e la stabilità** dello stato di figlio: non si può essere figlio “a condizione che…” o figlio “fino a una certa data…”. Se una condizione o un termine venissero apposti al riconoscimento, si considererebbero **non apposti**, rendendo il riconoscimento valido e puro. |
| NATURA GIURIDICA | Il riconoscimento è un **atto giuridico in senso stretto**, non un negozio giuridico patrimoniale, ed è caratterizzato dalla **irrevocabilità** (Art. 250 C.C.) e dalla **purezza** (assenza di condizioni e termini). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini. |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento”. Freccia → **NON PUÒ AVERE** → Condizioni o Termini.
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