Art. 2560 C.C. – Debiti relativi all’azienda ceduta

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2560 c.c. disciplina i debiti relativi all'azienda ceduta: l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, salvo che i creditori abbiano consentito alla liberazione. L'acquirente risponde dei debiti aziendali anteriori al trasferimento se essi risultano dai libri contabili obbligatori, solidalmente con l'alienante. È una norma di tutela dei creditori aziendali.

Debiti relativi all'azienda ceduta — solidarietà alienante e acquirente

La disciplina dei debiti aziendali nella cessione si articola come segue:

  • Non liberazione dell'alienante: la cessione dell'azienda non libera automaticamente il venditore dai debiti anteriori al trasferimento. I creditori aziendali conservano il diritto di agire contro l'alienante per i debiti sorti prima della cessione, salvo che abbiano espressamente accettato la sostituzione del debitore (accollo liberatorio da parte dell'acquirente con consenso del creditore).
  • Responsabilità solidale dell'acquirente: l'acquirente risponde solidalmente con l'alienante per i debiti aziendali anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili obbligatori (libro giornale, libro degli inventari, scritture fiscali). Se un debito non risulta dalle scritture contabili, l'acquirente non ne risponde automaticamente.
  • Due diligence: la norma incentiva l'acquirente a effettuare una due diligence accurata sulle scritture contabili dell'azienda da acquistare: solo così può conoscere l'entità dei debiti di cui assumerà la responsabilità solidale. I debiti extracontabili (fuori bilancio, passività latenti, contenziosi non contabilizzati) sono a rischio di non essere scoperti e di ricadere comunque sull'acquirente per effetto di norme speciali.
  • Distinzione dai debiti di lavoro: per i debiti verso i dipendenti, l'art. 47 l. 428/1990 stabilisce una disciplina speciale: il cessionario risponde solidalmente con il cedente per i trattamenti retributivi, anche se non risultano dai libri contabili. La solidarietà è inderogabile verso i lavoratori.

Profili applicativi

L'art. 2560 è uno degli articoli centrali nella gestione del rischio nelle operazioni di cessione d'azienda. L'acquirente che non ha effettuato una due diligence adeguata rischia di trovarsi esposto a debiti aziendali pregressi di cui non era a conoscenza. Nelle strutture M&A, questo rischio è gestito attraverso le clausole di indemnification (manleva) e le dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) con cui il venditore garantisce la correttezza e completezza delle scritture contabili.

In sintesi

L'alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento (art. 2560). L'acquirente risponde solidalmente con l'alienante per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. I creditori conservano dunque due debitori. Per i debiti verso i lavoratori, la solidarietà è inderogabile per legge (l. 428/1990). La due diligence contabile è il principale strumento per identificare i debiti che l'acquirente si assumerà.