Testo della norma
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2560 c.c. disciplina i debiti relativi all'azienda ceduta: l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, salvo che i creditori abbiano consentito alla liberazione. L'acquirente risponde dei debiti aziendali anteriori al trasferimento se essi risultano dai libri contabili obbligatori, solidalmente con l'alienante. È una norma di tutela dei creditori aziendali.
Debiti relativi all'azienda ceduta — solidarietà alienante e acquirente
La disciplina dei debiti aziendali nella cessione si articola come segue:
Profili applicativi
L'art. 2560 è uno degli articoli centrali nella gestione del rischio nelle operazioni di cessione d'azienda. L'acquirente che non ha effettuato una due diligence adeguata rischia di trovarsi esposto a debiti aziendali pregressi di cui non era a conoscenza. Nelle strutture M&A, questo rischio è gestito attraverso le clausole di indemnification (manleva) e le dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) con cui il venditore garantisce la correttezza e completezza delle scritture contabili.
In sintesi
L'alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento (art. 2560). L'acquirente risponde solidalmente con l'alienante per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. I creditori conservano dunque due debitori. Per i debiti verso i lavoratori, la solidarietà è inderogabile per legge (l. 428/1990). La due diligence contabile è il principale strumento per identificare i debiti che l'acquirente si assumerà.