Art. 2562 C.C. – Affitto dell’azienda

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le disposizioni dell'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2562 estende all’affitto dell’azienda le disposizioni sull’usufrutto (art. 2561), assoggettando l’affittuario agli stessi obblighi di conservazione e gestione del complesso produttivo.

Affitto e obblighi di gestione

L’affittuario dell’azienda deve: 1) gestirla senza mutarne la destinazione; 2) conservarla in modo da mantenere l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti; 3) redigere con il locatore l’inventario all’inizio e alla fine dell’affitto.

Le eccedenze attive e passive nella gestione rispetto all’inventario si conguagliano in denaro alla cessazione del contratto.

Profili applicativi

La disciplina dell’affitto d’azienda è rilevante nei passaggi generazionali e nelle ristrutturazioni: consente l’uso temporaneo del complesso produttivo senza trasferimento della proprietà. Il divieto di mutamento della destinazione tutela il valore dell’avviamento.

In sintesi

L’affittuario gestisce l’azienda senza mutarne destinazione; obblighi di inventario e di conservazione dell’efficienza organizzativa; conguaglio finale in denaro.