Testo della norma
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2564 tutela la ditta contro l’uso di denominazioni identiche o simili che possano ingenerare confusione nel mercato, riconoscendo la priorità al primo utente.
Distintività e divieto di confusione
La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore nello stesso settore e territorio, in modo da creare confusione.
Chi ha adottato la ditta per primo ha il diritto di continuare ad usarla. L’imprenditore successivo deve differenziarla con indicazioni idonee (es. aggiungendo nome, luogo o tipo di attività).
Profili applicativi
Il criterio della confondibilità è valutato con riferimento al settore merceologico e all’ambito territoriale: una ditta uguale può coesistere in settori diversi o aree geografiche distanti. L’azione di concorrenza sleale (art. 2598) tutela ulteriormente contro l’imitazione servile.
In sintesi
Divieto di ditta uguale o simile in stesso settore/territorio; priorità al primo utente; il secondo deve differenziare con indicazioni idonee.