Art. 2565 C.C. – Trasferimento della ditta

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2565 disciplina la trasmissibilità della ditta, stabilendo che essa non può circolare separatamente dall’azienda di cui è segno.

Trasferimento con l’azienda

La ditta non può essere alienata separatamente dall’azienda: il trasferimento è subordinato alla cessione del complesso produttivo.

In caso di trasferimento dell’azienda, la ditta si presume ceduta insieme, salvo patto contrario da indicare esplicitamente nell’atto di cessione, usufrutto o affitto.

Profili applicativi

Il principio di inseparabilità evita che la ditta diventi strumento di concorrenza sleale: un imprenditore non potrebbe cedere il nome commerciale avvalendosi dell’avviamento altrui senza cedere anche il complesso produttivo che quel nome rappresenta.

In sintesi

Ditta inseparabile dall’azienda; con il trasferimento dell’azienda si presume ceduta, salvo patto contrario esplicito nell’atto di cessione.