Art. 2566 C.C. – Registrazione della ditta

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2566 disciplina l’insegna come segno distintivo dei locali in cui l’imprenditore esercita l’attività, distinguendola dalla ditta e dal marchio.

Nozione e funzione localizzatrice

L’insegna è il segno apposto sui locali in cui l’impresa opera (negozio, ufficio, stabilimento) per individuarne la sede agli occhi della clientela. Svolge una funzione localizzatrice, distinta da quella identificativa della ditta (nome dell’imprenditore) e da quella distintiva del marchio (prodotti/servizi).

L’insegna deve essere veritiera e non ingannevole; deve rispettare le normative locali sulle insegne esterne (concessioni comunali). Può essere ceduta con il locale o con l’intera azienda.

Profili applicativi

La tutela dell’insegna avviene principalmente attraverso la disciplina della concorrenza sleale (art. 2598): l’uso di un’insegna identica o confondibile con quella di un’impresa concorrente nella stessa zona costituisce atto illecito per confusione con l’altrui attività.

In sintesi

Insegna = segno distintivo dei locali dell’impresa; funzione localizzatrice; cedibile con il locale o l’azienda; tutela contro la confusione tramite l’art. 2598.