Testo della norma
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2567 colloca il marchio nel sistema dei segni distintivi dell’impresa, assegnandogli la funzione di contraddistinguere prodotti e servizi e rinviando per la disciplina di dettaglio al Codice della Proprietà Industriale.
Nozione e funzione distintiva
Il marchio è il segno idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli degli altri. Può essere costituito da: parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o del suo imballaggio, combinazioni cromatiche.
Il marchio svolge una funzione di garanzia di origine (il consumatore identifica il produttore) e una funzione di qualità (il titolare impegna la propria reputazione). La disciplina di dettaglio è nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).
Profili applicativi
Il marchio è il segno distintivo di maggiore rilevanza economica: può acquisire valore autonomo rispetto all’azienda (licenza del marchio, franchising, co-branding). La tutela è rafforzata dalla registrazione (art. 2568), ma anche il marchio non registrato gode di protezione limitata contro la concorrenza sleale.
In sintesi
Marchio = segno che distingue prodotti/servizi di un imprenditore dagli altri; funzione di garanzia di origine e qualità; disciplina di dettaglio nel Codice della Proprietà Industriale.