Art. 2570 C.C. – ( (Marchi collettivi

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce il marchio collettivo, strumento che garantisce origine, natura o qualità di prodotti realizzati da più soggetti diversi.

Contenuto

Chi svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi può ottenere la registrazione di un marchio collettivo, concedendone l'uso, secondo le norme speciali previste, ai produttori o commercianti che ne facciano richiesta e rispettino i requisiti stabiliti.

Profili applicativi

Il marchio collettivo si distingue dal marchio ordinario perché non individua un singolo imprenditore, ma certifica caratteristiche comuni a più operatori che ne fanno uso, offrendo al pubblico una garanzia di qualità o provenienza condivisa.

In sintesi

Il marchio collettivo garantisce origine, natura o qualità di prodotti realizzati da più produttori aderenti.