Art. 2572 C.C. – Divieto di soppressione del marchio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela l'identificazione del produttore originario quando i suoi prodotti vengono commercializzati da un soggetto diverso.

Contenuto

Chi mette in commercio, sotto il proprio nome o marchio, prodotti fabbricati da altri non può sopprimere il marchio del produttore originario apposto sui prodotti stessi, salvo che quest'ultimo vi acconsenta espressamente.

Profili applicativi

Il divieto di soppressione tutela l'interesse del produttore originario a mantenere visibile il proprio segno distintivo, evitando che la sua identità venga occultata da chi si limita a commercializzare prodotti realizzati da altri.

In sintesi

Chi commercializza prodotti altrui non può sopprimerne il marchio originario senza il consenso del produttore.