Art. 2573 C.C. – ( (Trasferimento del marchio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.))

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vincola la circolazione del marchio alla sua funzione distintiva, impedendone il trasferimento isolato rispetto all'azienda a cui è collegato.

Contenuto

Il marchio può essere trasferito soltanto insieme all'intera azienda o a un ramo particolare di essa, secondo le regole speciali previste dalla legge, in modo da mantenere il collegamento tra il segno distintivo e l'attività economica a cui si riferisce.

Profili applicativi

Il vincolo al trasferimento congiunto con l'azienda evita che il marchio circoli separatamente dall'attività che ne giustifica l'esistenza, tutelando la funzione informativa del segno distintivo nei confronti del pubblico dei consumatori.

In sintesi

Il marchio si trasferisce solo insieme all'azienda o a un suo ramo, secondo le regole speciali di legge.