Art. 2574 C.C. – Leggi speciali

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Rinvia alla disciplina speciale per gli aspetti più tecnici e dettagliati della tutela dei marchi.

Contenuto

La tutela dei marchi è regolata, oltre che dalle disposizioni del presente capo, dalle leggi speciali in materia, che ne disciplinano nel dettaglio la registrazione, i requisiti di validità e le forme di protezione riconosciute al titolare.

Profili applicativi

Il rinvio alle leggi speciali riflette la complessità tecnica della materia dei marchi, spesso oggetto di normative dedicate, anche di origine europea, che integrano e specificano le regole generali già poste dal codice civile.

In sintesi

La disciplina dei marchi è integrata dalle leggi speciali in materia, che ne regolano registrazione e protezione nel dettaglio.