Art. 2575 C.C. – Oggetto del diritto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina del diritto d'autore, riconoscendo a chi crea un'opera dell'ingegno un diritto esclusivo sulla sua utilizzazione.

Contenuto

Chi ha creato un'opera dell'ingegno di carattere creativo, appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia, ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente, secondo le forme e i limiti fissati dalla legge.

Profili applicativi

Il riconoscimento di un diritto esclusivo sull'opera creativa tutela l'investimento intellettuale dell'autore, garantendogli la possibilità di trarre beneficio economico dalla propria creazione e di controllarne l'utilizzazione da parte di terzi.

In sintesi

L'autore di un'opera dell'ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente.