Testo della norma
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Delinea il contenuto complesso del diritto d'autore, comprendente sia aspetti economici sia aspetti morali legati alla persona dell'autore.
Contenuto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nonché il diritto di rivendicarne la paternità e di opporsi a modificazioni che possano recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Profili applicativi
La duplice natura del diritto d'autore, economica e morale, riflette il legame particolare tra l'autore e la propria opera: mentre i diritti economici possono essere trasferiti, il diritto morale resta strettamente personale e non cedibile.
In sintesi
Il diritto d'autore comprende sia diritti economici di utilizzazione sia diritti morali di paternità e integrità dell'opera.