Testo della norma
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Riconosce agli artisti interpreti ed esecutori diritti autonomi, distinti da quelli spettanti all'autore dell'opera originale.
Contenuto
Agli artisti interpreti ed esecutori sono riconosciuti particolari diritti in relazione alle loro interpretazioni ed esecuzioni, distinti da quelli spettanti all'autore dell'opera originale, secondo le regole specificamente previste per questa categoria di diritti connessi.
Profili applicativi
Il riconoscimento di diritti autonomi per interpreti ed esecutori tutela il contributo creativo che essi apportano nell'eseguire un'opera altrui, valorizzando la loro specifica prestazione artistica accanto a quella dell'autore originario.
In sintesi
Gli artisti interpreti ed esecutori hanno diritti propri, distinti da quelli dell'autore dell'opera originale.