Art. 2582 C.C. – Ritiro dell’opera dal commercio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce all'autore un potere eccezionale di ritirare la propria opera dal commercio per ragioni di natura morale.

Contenuto

L'autore, per gravi ragioni morali, può ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che avevano acquisito diritti di utilizzazione economica su di essa, secondo i criteri di indennizzo stabiliti dalla legge.

Profili applicativi

Il diritto di ritiro, espressione della componente morale del diritto d'autore, consente di far prevalere, in casi eccezionali, l'interesse personale dell'autore su quello economico di chi ha investito nell'utilizzazione dell'opera, a fronte di un adeguato indennizzo.

In sintesi

L'autore può ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, indennizzando chi ne aveva acquisito i diritti economici.