Art. 259 C.C. – Riconoscimento successivo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Il riconoscimento fatto da uno dei genitori **non può nuocere all’altro genitore** che abbia già fatto il riconoscimento.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

COMMENTO SINTETICO L’Art. 259 C.C. si occupa della situazione in cui il figlio è **riconosciuto prima da un genitore e poi dall’altro** (riconoscimento successivo).
Il principio cardine è che il riconoscimento successivo, pur aggiungendo uno *status* di filiazione, **non può pregiudicare i diritti** già acquisiti dal primo genitore che ha riconosciuto il figlio (es. diritti inerenti alla responsabilità genitoriale).
Questa norma si ricollega all’Art. 252 C.C. che richiede il consenso del primo genitore per il riconoscimento successivo del secondo. Questo meccanismo garantisce che la filiazione sia stabilita in modo ordinato e tutelando la stabilità del rapporto già esistente tra il minore e il primo genitore.
CONSEGUENZE PRINCIPALI Il **primo riconoscimento** prevale per quanto riguarda i diritti già esercitati e lo *status* già attribuito (es. il cognome attribuito in via esclusiva al primo riconoscimento non viene automaticamente sostituito). La gestione della responsabilità genitoriale diventa congiunta, ma il primo genitore non perde la sua posizione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 259 C.C. Riconoscimento successivo.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore B”. Freccia → **Non Nuoce** a **Genitore A** (già riconosciuto).

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

Schema visuale semplificato per Art. 259 C.C. Riconoscimento successivo.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore B”. Freccia → **Non Nuoce** a **Genitore A** (già riconosciuto).

Schema visuale semplificato per Art. 259 C.C. Riconoscimento successivo.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Riconoscimento Genitore B”. Freccia → **Non Nuoce** a **Genitore A** (già riconosciuto).

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