Testo della norma
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina il rimedio risarcitorio a favore di chi subisce un pregiudizio economico da atti di concorrenza sleale.
Contenuto
Chi compie atti di concorrenza sleale è tenuto al risarcimento del danno, se l'atto è compiuto con dolo o colpa; una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa dell'autore si presume, salva prova contraria.
Profili applicativi
La presunzione di colpa agevola la posizione di chi ha subito il pregiudizio, sollevandolo dall'onere di dimostrare l'elemento soggettivo dell'illecito una volta provata l'oggettività della condotta sleale, in coerenza con la particolare gravità di questi comportamenti.
In sintesi
Chi compie concorrenza sleale deve risarcire il danno; accertato l'atto sleale, la colpa dell'autore si presume.