Art. 2601 C.C. – Azione delle associazioni professionali

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende la legittimazione ad agire contro la concorrenza sleale anche a soggetti collettivi che rappresentano interessi di categoria.

Contenuto

Le associazioni professionali e gli enti che rappresentano una categoria produttiva possono agire per la repressione della concorrenza sleale che leda gli interessi collettivi della categoria da esse rappresentata, indipendentemente dall'azione dei singoli imprenditori danneggiati.

Profili applicativi

L'azione collettiva delle associazioni professionali rafforza la tutela contro la concorrenza sleale, consentendo di far valere interessi di categoria che potrebbero altrimenti restare privi di adeguata protezione se affidati alla sola iniziativa dei singoli operatori.

In sintesi

Le associazioni professionali possono agire contro la concorrenza sleale a tutela degli interessi collettivi della categoria.