Art. 2602 C.C. – Nozione e norme applicabili

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

((Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2602 c.c. definisce il contratto di consorzio: più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Contenuto

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, e deve indicare: 1) l'oggetto del consorzio; 2) la durata (se non è a tempo indeterminato); 3) la sede; 4) gli obblighi e i contributi dei consorziati; 5) le condizioni di ammissione e di recesso; 6) le sanzioni per l'inadempimento. Il consorzio si distingue dalla società: nel consorzio, le imprese rimangono autonome e il consorzio coordina determinate funzioni; nella società, si crea un soggetto giuridico con capitale comune e gestione unificata.

Profili applicativi

I tipi di consorzio: 1) consorzio interno (senza ufficio comune): coordina le imprese senza apparire verso i terzi; 2) consorzio con attività esterna (art. 2612 c.c.): ha un ufficio comune, può agire verso i terzi in nome proprio, ha un fondo consortile. Il consorzio è molto usato nelle gare d'appalto pubblico: i consorzi stabili (D.Lgs. 50/2016) possono partecipare alle gare per i lavori delle imprese consorziate, indicando quale consorziata eseguirà i lavori. Il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico): forma di cooperazione tra imprese europee, disciplinata dal Reg. CEE 2137/1985; più flessibile del consorzio, consente alle imprese di collaborare su specifici progetti senza cedere autonomia.

In sintesi

L'art. 2602 c.c. definisce il consorzio come organizzazione comune tra imprenditori per coordinare determinate fasi delle rispettive imprese; richiede forma scritta; si distingue dalla società per la sopravvivenza dell'autonomia delle imprese consorziate; ampiamente usato nelle gare di appalto pubblico.