Art. 2603 C.C. – Forma e contenuto del contratto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

1) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina dei consorzi tra imprenditori fissando i requisiti formali del contratto costitutivo.

Contenuto

Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità, e deve indicare gli elementi essenziali previsti dalla legge, come l'oggetto e la durata del consorzio, oltre alle regole di funzionamento concordate tra i consorziati.

Profili applicativi

Il requisito della forma scritta a pena di nullità assicura certezza sul contenuto degli impegni assunti dai consorziati, elemento particolarmente rilevante in un rapporto associativo che coinvolge più imprenditori con interessi da coordinare.

In sintesi

Il contratto di consorzio deve essere scritto, a pena di nullità, e indicare oggetto, durata e regole di funzionamento.